Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-06-2012) 11-09-2012, n. 34572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del 2 luglio 2008 con cui il Tribunale in sede aveva condannato M.D. alla pena di sette mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 582 c.p. e il connesso vizio di motivazione, avendo la sentenza riconosciuto la sussistenza del reato di lesioni personali anzichè quello di percosse, nonostante l’assenza di una "malattia".

Con un secondo motivo il ricorrente ha denunciato il travisamento della documentazione medica prodotta, ravvisandovi erroneamente la diagnosi di una malattia, mentre si riferisce ad una semplice algia.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La sentenza, nel riportare la certificazione medica, afferma che la C., a seguito della condotta di resistenza posta in essere dall’imputato, ebbe a riportare una "algia post traumatica al polso sinistro". Ora, con il termine algia si intende far riferimento ad una semplice sensazione dolorosa, che non necessariamente coincide con una forma di malattia in senso giuridico. Infatti, per malattia deve intendersi un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo, sicchè qualora l’alterazione subita dai soggetto passivo risulti meramente anatomica e senza implicazioni funzionali, come nel caso di semplici ecchimosi o di abrasioni, si configura non il delitto di lesioni personali, ma quello di percosse. In sostanza, deve escludersi che rientrino nella nozione di malattia le alterazioni anatomiche a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. Nel caso in esame, gli stessi giudici di merito nel riferirsi alla algia post traumatica non hanno evidenziato alcuna riduzione funzionale del polso, per cui avrebbero dovuto escludere la sussistenza del reato di lesione personale.

Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata in relazione al reato di cui all’art. 582 c.p. perchè il fatto non sussiste, dovendo escludersi resistenza di una malattia causata dalla condotta violenta dell’imputato. L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), in quanto è possibile in questa sede eliminare la pena di un mese di reclusione applicata a titolo di continuazione per il reato di cui all’art. 582 c.p..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 582 c.p., la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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