Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-06-2012) 11-09-2012, n. 34586

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Trieste, applicava a C.G., a norma dell’art. 444 c.p.p., con le attenuanti generiche, la pena patteggiata di Euro 350 di multa in ordine al reato di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, perchè non ottemperava interamente agli obblighi di natura economica stabiliti dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con F.E., (in (OMISSIS)).
2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste denunciando la illegalità della pena inflitta, determinata solo in quella della multa, anzichè in quella della reclusione congiunta alla multa, come previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, che rinvia alle pene previste, per i casi di violazione di obblighi economici conseguenti alla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, dall’art. 570 c.p., comma 2.
3. Ha presentato memoria nell’interesse del C. l’avv. XX, deducendo che nella specie l’imputato si era reso solo parzialmente inadempiente agli obblighi economici nascenti dalla sentenza di divorzio, e comunque si trattava di soggetto in difficili condizioni economici; sicchè, stante il generico rinvio fatto dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies alle pene previste dall’art. 570 c.p., bene poteva nel caso in esame essere applicata la sola pena pecuniaria.
4. Osserva la Corte che il ricorso è fondato, posto che, la L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies rimanda alle pene previste dall’art. 570 c.p., che devono intendersi quelle indicate dal comma secondo e non quelle indicate dal comma 1 della disposizione codicistica, avendo ad oggetto il citato art. 12 sexies la violazione di un obbligo di natura economica e non di mera assistenza morale (v. tra le altre Sez. 6, n. 28557 del 24/06/2009, P., Rv. 244805; Sez. 6, n. 18450 del 07/12/06, dep. 15/05/2007, Masin. Rv. 236415); con la conseguenza che in tale fattispecie deve applicarsi la pena della reclusione congiunta alla multa.
5. Data la illegalità della pena applicata, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *