Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-06-2012) 11-09-2012, n. 34585

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lucera, sez. dist. di Rodi Garganico,in veste di giudice della esecuzione, rigettava la richiesta di restituzione in termini, proposta da N. N., per la Impugnazione della sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione emessa in data 15 ottobre 2010 dal medesimo Tribunale relativamente a plurimi fatti di evasione.
Rilevava il Tribunale che l’estratto della sentenza era stata notificato all’imputato contumace a mani del difensore di fiducia avv. XX, a norma dell’alt. 157 c.p.p., comma 8-bis, e tale notificazione doveva ritenersi regolare, nulla rilevando che non fosse stato previamente tentata la notifica a mani dell’interessato.
Attraverso tale formalità doveva infatti ritenersi raggiunta oltre ogni dubbio la conoscenza effettiva dell’atto in capo al condannato.
2. Ricorre per cassazione il N., a mezzo dell’avv. XX, il quale, premesso che nel corso del processo l’imputato era rimasto contumace e che non era mai intervenuto il difensore di fiducia, sempre sostituito con uno d’ufficio, denuncia con un unico motivo la violazione del diritto di difesa, dato che dalla notifica ex art. 157 c.p.p., comma 8-bis, non preceduta da un tentativo di notifica al diretto interessato, non derivava alcuna prova della effettiva conoscenza da parte del N. della sentenza contumaciale di condanna.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.
2. A norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2, in caso di sentenza contumaciale di condanna, la restituzione in termini per impugnare può essere accordata solo se non risulta che l’imputato "abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento".
Pertanto, anche ammettendo in via di ipotesi che l’imputato nella specie non abbia avuto conoscenza del provvedimento di condanna, è certo che egli abbia avuto conoscenza del procedimento, dal momento che ha provveduto alla nomina di un difensore di fiducia (vedi, per analoga conclusione, ex multis, Sez. 6, n. 5332 del 21/01/2011, Minicozzi, Rv. 249466; Sez. 1, n. 32984 del 15/06/2010, Condello, Rv.
248008; Sez. 6, n. 66 del 02/12/2009, dep. 2010, Condello, Rv.
245343).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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