Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-07-2012, n. 12258 Revocazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso del 10.01.2010, notificato il 2.02.2011, D.C. M. ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte n. 20424 del 2010.
Con il primo motivo del ricorso viene dedotto, ex art. 391 bis c.p.c., in relazione all’anzidetta sentenza, errore di fatto revocatorio di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte di Cassazione esaminato il primo motivo del ricorso in relazione alla valutazione delle prove circa l’esistenza del piano editoriale dell’indicato giornale, ed in particolare in ordine alla suddivisione della redazione denominata "CALCIO", che si occupava specificamente della Serie A, da quella denominata "PROVINCE", cui era affidata l’informazione riguardante la Serie B, la Serie C e il calcio locale di alcune regioni.
Con il secondo motivo viene denunciato errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4 per contrasto della decisione impugnata con gli atti e i documenti di causa.
Da parte sua la S.p.A. XX ha contestato le avverse deduzioni con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c.. 2. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione, sono inammissibili.
Va osservato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice di fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso e si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da avere indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Cassazione, rispetto alla quale il ricorrente deduca l’omesso esame di motivi di censura o di documenti ovvero di circostanze dedotte nel giudizio di merito, ossia di tipici "errores in iudicando" sotto il profilo della asserita erroneità del giudizio di fatto (in cui si estrinseca il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5), con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 3365 del 2009, Cass. n. 7334 del 2002).
Orbene alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale il dedotto error facti non può essere qualificato come revocatorio, non riguardando una errata percezione della realtà o una mera svista materiale di atti e documenti. I rilievi invero si appuntano soprattutto contro una supposta erronea valutazione delle risultanze istruttorie relative al piano editoriale del 1995 e alle dichiarazioni testimoniali, che in ogni caso il giudice di legittimità ha preso in considerazione ritenendo le censure – contenute nei primi due motivi del ricorso per cassazione – inammissibili perchè tendenti a ottenere un riesame di questioni di fatto con riguardo all’attività lavorativa del ricorrente in relazione alle previsioni contrattuali collettive.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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