Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-06-2012) 11-09-2012, n. 34570 Vizi di mente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte appello di Caltanissetta confermava la sentenza in data 28 settembre 2007 del Tribunale di Enna, appellata da L.B.L. e M.C., condannati, il primo alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 300 di multa e, il secondo, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, a quella di anni uno di reclusione ed Euro 280 di multa in quanto responsabili di plurimi reati di tentato furto di autovetture lasciate in sosta sulla pubblica via o di furto di vari oggetti custoditi all’interno dei veicoli (in (OMISSIS)).
Osservava la Corte di appello che la responsabilità degli imputati fondava sulle attendibili e circostanziate dichiarazioni del M., che nell’accusarsi dei vari furti, e nel chiamare in causa come correo il L.B., aveva condotto gli inquirenti sui luoghi dove si trovavano i veicoli oggetto della effrazione finalizzata alla commissione dei reati sopra specificati. Queste dichiarazioni dovevano ritenersi riscontrate dalle circostanze in cui era avvenuto l’arresto in flagranza dei due, sorpresi ad armeggiare su due delle autovetture oggetto delle imputazioni.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati.
3. L.B., con atto sottoscritto dal difensore, avv. XX, denuncia, formalmente con due motivi, l’uno riconducibile alla mancata assunzione di una prova decisiva l’altro alla mancanza di motivazione, l’erroneo rigetto della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale al fine di sottoporre l’imputato a perizia psichiatrica, emergendo dalla documentazione prodotta che egli al momento del fatto poteva ritenersi essere in stato di vizio almeno parziale di mente. Si osserva che illegittimamente la Corte di appello aveva rigettato la richiesta sulla base del mero assunto che si trattava di un motivo nuovo non collegato a quelli dedotti con l’appello originario.
4. Il difensore del L.B. ha poi depositato memoria con la quale illustra ulteriormente il motivo dedotto.
5. M., con atto sottoscritto dall’avv. XX, denuncia l’erroneo mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, considerato che l’imputato, dopo il fatto, aveva fatto ritrovare gli oggetti sottratti; con conseguente nuovo giudizio di comparazione nel senso della prevalenza della circostanze attenuanti su quelle aggravanti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del L.B. appare fondato.
2. La Corte di appello non ha preso in esame nel merito la deduzione circa la non imputabilità del L.B., osservando che essa era preclusa per non avere formato oggetto dei motivi di appello originari.
Il rilievo non può trovare accoglimento, posto che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza (v. per tutte, da ultimo, Sez. 3, n. 19733 del 08/04/2010, Vinci, Rv. 247191), l’accertamento delta capacità di intendere e di volere dell’imputato non necessita della richiesta di parte, ma può essere compiuto anche d’ufficio dal giudice del merito allorchè vi siano elementi per dubitare dell’imputabilità, aspetto sulla quale la Corte di appello non ha espresso alcuna valutazione.
La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti del L. B., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta che dovrà prendere in esame la questione circa la imputabilità dell’imputato dedotta dalla difesa con i motivi nuovi.
3. Il ricorso del M. deve ritenersi invece manifestamente infondato, posto che la condotta meritevole dell’imputato dopo la commissione del fatto, che è valsa a far recuperare i veicoli oggetto di furto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, non assume alcun rilievo ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, che è ancorata esclusivamente all’entità del danno patrimoniale cagionato al momento della consumazione del reato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alla questione dedotta, si ritiene equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di L.B.L. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Dichiara inammissibile il ricorso del M. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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