Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-06-2012) 11-09-2012, n. 34569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 4 febbraio 2008, il Tribunale di Larino, sez. dist. di Termoli, dichiarava F.D.L. responsabile dei reati, in continuazione tra loro, di resistenza e di lesioni personali aggravate in danno di un pubblico ufficiale, ex art. 337, 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, art. 61 c.p., nn. 2 e 10 cod. pen. (fatti commessi in (OMISSIS)), e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da liquidare in separata sede.

In particolare, il F. è stato ritenuto colpevole di avere insultato, minacciato e percosso con calci e pugni, a più riprese, il Brg. A.A. della Stazione dei Carabinieri di (OMISSIS), per opporsi a un compimento di un atto di ufficio (rilevazione della targa di un’auto oggetto di accertamenti), e di avergli procurato lesioni personali consistite in ferite al labbro e all’emisfero frontale sinistro e in un trauma cranico, giudicate guaribili in quindici giorni.

2. A seguito di impugnazione dell’imputato, con la sentenza in epigrafe, la Corte appello di Campobasso, accordava all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.

Rilevava la Corte di appello, rigettate alcune questioni processuali, che la responsabilità penale dell’imputato derivava inequivocabilmente dalle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle certificazioni mediche, nonchè da testimoni oculari.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto personalmente sottoscritto, con il quale deduce i seguenti motivi.

3.1. Violazione degli artt. 449 e 430 cod. proc. pen. e art. 18 reg.

esec. cod. proc. pen., in quanto, tratto a giudizio direttissimo con contestuale convalida dell’arresto, egli alla udienza dell’11 agosto 2006 aveva chiesto termini a difesa e, nell’intervallo tra detta udienza e quella del 29 settembre 2006 cui il processo era stato rinviato, erano stati a sorpresa inseriti nel fascicolo del pubblico ministero nuovi atti di indagine, senza che di tale inserimento fosse dato avviso al difensore.

3.2. Violazione dell’art. 79 c.p.p., comma 1, in relazione alla tardività della costituzione di parte civile, intervenuta dopo la prima udienza nella quale il dibattimento, già aperto, era stato rinviato per richiesta di termini a difesa.

3.3. Erronea valutazione delle prove a favore della tesi della parte civile, intrinsecamente illogica, senza considerazione delle testimonianze che la smentivano (in particolare di C. C. e di R.A.); e ciò con riferimento a entrambe le fasi in cui la vicenda si era spiegata, la prima sotto casa dell’imputato, la seconda davanti al bar "(OMISSIS)".

In ogni caso al momento della colluttazione, il Brg. A. aveva già compiuto l’atto di ufficio (annotazione del numero della targa del veicolo) sicchè la condotta dell’imputato non poteva considerarsi tesa a impedire il compimento di un simile atto, di cui per di più egli era a sconoscenza.

3.4. Omessa contestazione dei fatti avvenuti nella prima fase, che pure sono stati illegittimamente valorizzati dai giudici di merito.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, appare infondato.

2. La documentazione dell’attività integrativa di indagine svolta dal pubblico ministero è stata depositata tra la prima udienza in cui era stato fissato il giudizio direttissimo e la successiva, conseguente alla richiesta di termini a difesa.

Il difensore aveva dunque facoltà di prenderne cognizione in cancelleria ed eventualmente chiedere ulteriore termine per preparare la difesa in base a tali nuove risultanze; iniziativa che non è stata assunta e che dunque preclude ogni questione circa il mancato avviso del deposito, di cui avrebbe dovuto essere precisata la rilevanza ai fini difensivi (v. tra le altre Sez. 2, n. 23621 del 04/05/2011, Esposito. Rv. 250568).

3. L’eccezione di tardività di costituzione della parte civile avrebbe dovuto essere proposta davanti al Tribunale, in sede di questioni preliminari, ex art. 491 cod. proc. pen. (v. tra le altre, Sez. 3, n. 37507 del 13/07/2011, M., Rv. 251303; Sez. 1, n. 9693 del 15/04/1999, Vece, Rv. 215131) e non se ne può fare per la prima volta questione con l’atto di impugnazione.

4. Tutte le censure sulla ricostruzione del fatto e della configurabilità dei reati contestati investono questioni di fatto adeguatamente e logicamente esaminate dai giudici di merito, che vi hanno dato puntuale risposta.

Il ricorrente le ripropone con il ricorso, senza peraltro evidenziare vizi di motivazione o errori di diritto che possano essere apprezzati in questa sede.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione alla parte civile costituita Antonio Amoroso delle spese del grado, che, in considerazione dell’Impegno difensivo, si stima equo liquidare in complessivi Euro 3.000, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese del grado, liquidate in complessivi Euro 3.000, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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