Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-07-2012, n. 12256 Trasferimento di azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.R., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, assistito da tre motivi, avverso l’ordinanza in data 20 – 21.7.2010 del Tribunale di Padova che, non ravvisando il periculum in mora, ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il Giudice del Lavoro aveva respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. diretto ad ottenere la restituzione di somme indebitamente trattenute per arbitraria riduzione della retribuzione, con ordine alla datrice di lavoro SITA spa di procedere all’immediato ripristino delle retribuzioni spettanti, ex art. 2112 c.c., sulla base dei CCNL vigenti e degli accordi di secondo livello definiti con il precedente gestore del trasporto pubblico della Provincia di Padova; il Tribunale ha inoltre condannato i reclamanti alla rifusione delle spese a favore delle resistenti SITA spa e Provincia di Padova.

Le intimate SITA spa e Provincia di Padova hanno resistito con distinti controricorsi, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituiva l’unico strumento per ripristinare la legalità violata, non essendovi i margini temporali per una causa ordinaria, stante il danno esistenziale permanente e la grave difficoltà quotidiana dei lavoratori a far fronte alle proprie necessità in conseguenza della subita decurtazione della retribuzione.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto, deducendo che, a mente dell’art. 2112 c.c., la SITA spa non avrebbe potuto disdire i contratti aziendali di secondo livello e, tanto meno, ridurre la retribuzione.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano illogicità per manifesta insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, dolendosi della mancata audizione dei lavoratori e degli informatori e della mancata indicazione di quale fosse lo strumento per rimuovere una situazione di illecito a livello contrattuale e di violazione dell’art. 2112 c.c..

2. Secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c., anche in sede di reclamo, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorchè nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 4915/2006; 27187/2007; Cass., nn. 23410/2009;3124/2011).

I ricorrenti invocano non di meno l’ammissibilità del ricorso straordinario argomentando che la giurisprudenza di legittimità (cfr, Cass., SU, n. 16241/2001) aveva ritenuto che, in ordine alla statuizione sulle spese del procedimento cautelare, era proponibile l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., come contemplato dall’art. 669 septies, comma 3; venuta però meno, con la novella di cui alla L. n. 69 del 2009, l’esperibilità di tale rimedio, doveva ritenersi ammissibile, stante l’esistenza di un vuoto normativo, il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..

L’argomentazione è sostanzialmente inconferente, posto che non è stato svolto alcun specifico motivo di ricorso avverso la statuizione di condanna alle spese.

Per completezza di motivazione va comunque osservato che la questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, che l’ha risolta nel senso della ribadita non esperibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., non avendo il provvedimento di rigetto del reclamo con condanna del reclamante alle spese del giudizio natura di sentenza e dovendo quindi il reclamante soccombente, qualora non intenda iniziare il giudizio di merito, ma limitarsi a contestare la sola liquidazione delle spese, proporre opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento suddetto o all’esecuzione iniziata in forza del medesimo (cfr, Cass., n. 11370/2011).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascuna delle controricorrenti, in Euro 40,00 (quaranta/00), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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