Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-06-2012) 11-09-2012, n. 34568

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 2 aprile 2009, il Tribunale di Biella dichiarava L.R.M. responsabile del reato di ricettazione, avendo acquistato un’autovettura di provenienza furtiva (fatto accertato in (OMISSIS)).

A seguito di impugnazione dell’imputato, con la sentenza in epigrafe, la Corte appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificato il fatto ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., rideterminava la pena in anni uno, mesi tre di reclusione ed Euro 500 di multa.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Francesco Bracciani denunciando con un unico motivo il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità penale, rilevando che la individuazione del L. come il soggetto che guidava l’autovettura rubata poco prima a un commerciante di veicoli usati derivava solo dalla ricognizione fotografica effettuata "con discreta certezza, non assoluta" dal teste G., che aveva avuto l’occasione di vederlo, in ora notturna, solo per alcuni secondi, mentre si tamponava il naso sanguinante a seguito di un incidente stradale.

L’ora notturna, la brevità del tempo in cui avvenne l’osservazione da parte del teste, il fatto che il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro aveva il volto insanguinato e in parte coperto, e infine la insicurezza mostrata dal G. nel riconoscimento erano tutti elementi che non consentivano alcuna certezza sulla individuazione dell’imputato come autore del furto.

Non poteva essere valorizzata a carico dell’imputato la circostanza della sua contumacia, che del resto non avrebbe impedito al pubblico ministero di richiedere una ricognizione formale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Non sussiste alcuna prova certa circa il fatto che l’imputato sia la persona vista dal testimone oculare allontanarsi con il volto insanguinato dopo un incidente stradale occorso con l’autovettura oggetto di furto.

Non solo la percezione visiva del testimone non offre, oggettivamente, elementi di sicurezza, tenuto conto dell’ora notturna, del brevissimo tempo in cui egli potè osservare il soggetto ferito e del fatto che questo si copriva parzialmente il viso tamponandosi il naso sanguinante, ma ciò che più rileva è che il riconoscimento è stato espresso solo in termini apprezzabile certezza, "non assoluta".

Non potendo dirsi dunque raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il ricorrente non ha commesso il fatto, a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il ricorrente non ha commesso il fatto.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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