Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2012) 11-09-2012, n. 34584 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

K.C. – dopo la presentazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza sopra indicata, con cui la Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’istanza di revoca della misura coercitiva applicata per motivi estradizionali – è stato rimesso in libertà il 20 aprile scorso.

E’ perciò venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, avendo già ottenuto il risultato cui l’atto mirava, ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tale ragione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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