Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-07-2012, n. 12252 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2 ottobre 2006, M.A. conveniva avanti al G.L. del Tribunale di Agrigento S. M. ed, esponendo di aver lavorato, quale operaio generico di 4 livello del CCNL per la lavorazione artigianale di gomma vetro ed affini, alle dipendenze di questi, titolare di una cereria produttrice di candele e similari, dall’1.5.1981 al 10.7.1996, data in cui veniva licenziato, e di non aver percepito la retribuzione relativa ai mesi di giugno e luglio 1996, il TFR e l’indennità sostitutiva delle ferie, ne chiedeva la condanna a corrispondergli la somma di vecchie L. 23.373.563.

Si costituiva M.S. che chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l’infondatezza.

Il G.L. del Tribunale di Agrigento, espletata la richiesta prova testimoniale, riteneva non provata l’esistenza inter partes del dedotto rapporto di lavoro subordinato e rigettava la domanda.

Avverso la superiore sentenza, con ricorso depositato il 12.10.2002, proponeva appello M.A., deducendone l’erroneità.

Si costituiva M.S. che deduceva l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 18 maggio – 12 luglio 2006, l’adita Corte d’appello di Palermo, ritenuto che il materiale probatorio acquisito, ivi compresa la lettera di licenziamento con preavviso, a firma di M.S., induceva a ritenere la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro, in riforma della impugnata decisione, accoglieva la domanda avanzata da M.A. con il ricorso introduttivo.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre M.S. con un unico motivo.

M.A. non si è costituito.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Va, infatti, considerato che la Corte, con ordinanza del 16 marzo 2011, rilevato che il ricorso non era stato notificato all’intimato M.A. presso l’avv. Agostino Equizzi, domiciliatario, ma presso il suo difensore, avv. Francesco Mangione, visto l’art. 291 c.p.c., rinviava la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente il termine di giorni 60 (sessanta) per la rinotifica del ricorso, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti.

Nonostante l’avvenuta comunicazione dell’ordinanza di rinvio in data 13 maggio 2011, non risulta che il ricorrente abbia provveduto a quanto disposto con la richiamata ordinanza, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso (Cass. n. 4529/2000).

Nulla per le spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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