Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2012) 11-09-2012, n. 34565

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza pronunziata il 29 febbraio 20098, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, assolse P.R. dal delitto di cui all’art. 371 c.p. per insussistenza del fatto.

Al P. era stato contestato di avere reso, come parte in un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Milano contro B. G., un falso giuramento, affermando, tra la altre cose, di essere stato in trattative per la vendita di un cavallo per la somma di L. novanta milioni, ma negando di aver concluso la vendita e, in particolare, di avere ricevuto l’acconto di quaranta milioni e il saldo di ulteriori cinquanta milioni.

2. In accoglimento dell’impugnazione del Pubblico Ministero e della parte civile B. e in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato limitatamente alla falsa dichiarazione concernente la mancata percezione dell’acconto di L. quaranta milioni e lo ha condannato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

3. Ricorre per cassazione il P., tramite il suo difensore, "al sensi dell’art. 606 c.p.c., comma 5 per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza …, nonchè per illogicità e illegittima attribuzione di valore alla prova testimoniale del sig. Pa., attribuendo alla stessa elementi ipotetici privi di valenza indiziaria e palesemente contraddetti da altri elementi oggettivi".
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile perchè deduce motivi non consentiti dall’art. 6 c.p.p., comma 1, lett. e). (così dovendosi verosimilmente intendere il riferimento del ricorrente all’art. 606 c.p.c., comma 5).

Al di là del rubrica normativa (peraltro errata) sotto cui è stato presentata l’impugnazione, il ricorrente censura in fatto l’apprezzamento probatorio operato dalla Corte del merito con riferimento alla dichiarazioni rese dalla parte offesa B. G. e dal teste Pa.Pa. (escusso dalla Corte milanese previa ordinanza di rinnovazione istruttoria in appello), il quale dichiarò di avere appreso da entrambe le parti che la vendita del cavallo era stata conclusa.

Il cavallo era rimasto per breve periodo nella scuderia del Pa.

e fu poi trasportato, su disposizione del P., presso la scuderia di (OMISSIS) a disposizioni del B., cui fu consegnato il passaporto dell’animale, con il passaggio di responsabilità.

Il Pa. dichiarò che avrebbe dovuto egli stesso portare il foglietto con il passaggio di responsabilità alla Federazione italiana sport equestri per il formale passaggio di responsabilità, cosa che non fece per aver smarrito il predetto foglietto.

Sulla base di tale testimonianza, la Corte ha legittimamente ritenuto perfezionato il contratto di compravendita e il versamento dell’acconto di L. quaranta milioni, come peraltro aveva ritenuto lo stesso Tribunale, che dalla dichiarazione del Pa. aveva tratto la prova del "versamento dell’anticipo, ma non anche del saldo del debito", contraddittoriamente assolvendo per insussistenza del fatto l’imputato il quale, con il giuramento decisorio, aveva specificamente negato di avere ricevuto la somma di L. 40 milioni dal B..

2. In linea con l’insegnamento della Corte di legittimità la sentenza impugnata, che ha riformato totalmente il giudizio assolutorio di primo grado, ha confutato specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente rinsostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo alla rinnovata istruttoria dibattimentale, sicchè può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi e diversamente valutati, al punto che non residua nessun ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’imputato.

3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte. L’imputato va anche condannato alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende, nonchè a rifondere alla parte civile B.G. le spese sostenute in questa grado, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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