T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 45

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Visto l’art. 120, sesto comma, e l’art. 60, dallo stesso richiamato, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Considerato in fatto quanto segue:

I ricorrenti, dal 2000, erano associati, in qualità di cacciatori, nell’ambito territoriale di caccia n. 5 di Mantova, pur non essendo residenti nel territorio dello stesso. Nel 2010, però, gli è stato richiesto di presentare apposita domanda di ammissione all’ATC, in quanto il comitato di gestione ha preso ad interpretare il comma 7 dell’art. 28 della L.R. 26/93 nel senso che gli associati non residenti nel territorio dell’ATC non possono godere del beneficio della permanenza associativa e debbono, quindi, ogni anno formulare domanda di ammissione.

Per la stagione venatoria 20102011 la domanda, formulata dai ricorrenti, è stata respinta, così come è stato rigettato il ricorso alla Provincia di Mantova, che ha motivato la decisione negativa sulla scorta del fatto che il diritto alla permanenza nell’ATC è previsto solo per chi vi era già iscritto nella stagione 19981999 e che per gli altri l’iscrizione è subordinata al fatto che, di anno in anno, siano disponibili ulteriori posti.

I provvedimenti di rigetto dei ricorsi sono stati impugnati, sostenendo che il cacciatore associato per la stagione venatoria precedente non può essere escluso senza la sua volontà, nel caso in cui rispetti le condizioni di legge. Ne consegue che la Provincia avrebbe:

a). violato il comma 7 dell’art. 28 della L.R. 26/93;

b). adottato i provvedimenti in difetto di motivazione, in quanto la Provincia non avrebbe rappresentato le ragioni per cui non si ravvisa la disponibilità di posti.

La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;

4. Dato atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso verbalizzata dal procuratore dei ricorrenti alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010, il quale ha attestato come i ricorrenti stessi siano stati associati come dagli stessi richiesto, per la stagione in questione, in ragione della sopravvenuta novella normativa di cui alla L.R. 5 ottobre 2010, n. 17, art. 1;

5. Ritenuto che al Collegio non rimanga che dare atto, ai sensi dell’art. 84 del d. lgs. 104/2010 della rinuncia stessa;

6. Ritenuto altresì che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per l’applicazione della regola generale di cui al secondo comma della norma sopra citata, secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, anche in ragione della assenza di tempestività nella comunicazione della sopravvenuta carenza di interesse;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, a favore della Provincia di Mantova, in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e C.P.A., se dovute e rimborso forfetario delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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