Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-06-2012) 11-09-2012, n. 34531

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- U.M., che con sentenza del 08.02.2012 del Tribunale di Bologna è stato condannato per il reato di furto aggravato ed al quale è stata applicata la pena concordata in misura di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza con dichiarazione resa l’11.02.2012, riservando i motivi al difensore di fiducia.

Nei termini di rito, tuttavia, tali motivi non sono stati proposti sicchè l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. N. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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