Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-06-2012) 11-09-2012, n. 34528 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il difensore di A.N. e O.F., personalmente, ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico della stessa città, di condanna, alla pena di giustizia, dei due imputati rispettivamente per il reato di ricettazione, ciascuno di essi, di un assegno bancario, sottratti entrambi a P.B..

1.1 Chiedendo l’annullamento della sentenza, i ricorrenti deducono a motivo:

A.:

a) Lamenta il vizio di violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato. Afferma il ricorrente che agli atti manca l’assegno di cui si afferma la provenienza, cosa che ha oggettivamente impedito all’imputato di fornire adeguate spiegazioni sulla spendita dello stesso; comunque sia, la motivazione è illogica perchè deduce dalla spendita dell’assegno la consapevolezza della provenienza illecita senza porsi la prospettiva che il ricorrente abbia, con colposa negligenza, ricevuto l’assegno;

b) con il secondo motivo deduce l’erronea decisione di non riconoscere le attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza dell’ A. ed il compiuto risarcimento;

c) con l’ultimo motivo si duole dell’eccessivo trattamento sanzionatorio.

O.:

a1) Quale unico motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato.

A tal proposito il ricorrente deduce che è errato il calcolo delle sospensioni della prescrizione, perchè all’udienza del 21.11.06 il processo venne rinviato perchè l’imputato, che nelle more era stato arrestato, non fu tradotto all’udienza e, pertanto, può tale rinvio ascriversi ad impedimento dell’imputato.

Pertanto, escludendo dal computo della sospensione i 79 giorni relativi alla situazione predetta, il reato si è prescritto il 26.05.2011.
Motivi della decisione

2. Il motivo di ricorso di O.F. è fondato.

2.1 Non è infatti corretto il calcolo delle sospensioni del termine prescrizionale indicato nell’impugnata sentenza, perchè il periodo di sospensione dal 21.11.2006 al 09.02.2007 non è stato determinato da una richiesta dell’imputato, in ragione di un suo impedimento, ma, più propriamente, dalla mancata traduzione dello stesso all’udienza e pertanto dal calcolo delle sospensioni deve elidersi tale periodo.

2.2. Ne consegue che alla data della pronuncia della sentenza d’appello, il reato, come richiesto dalla difesa, era già prescritto.

3. Manifestamente infondato è invece il ricorso di A. che deve essere dichiarato inammissibile.

3.1 Il ricorrente, infatti, si è limitato a riprodurre, graficamente, gli stessi motiva già prospettati con l’atto di appello e sui quali la Corte si era espressa con una motivazione completa e intrinsecamente logica, dando coerente ed integrale risposta, in linea con i principi giurisprudenziali, già enunciati in tema di elemento soggettivo del reato di ricettazione, da questa Corte, secondo cui, in ordine al reato di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza.

(Sez. 2, Sentenza n. 2804 del 05/07/1991 Ud. – dep. 16/03/1992 -Rv.

189396; Sez. 2, Sentenza n. 18304 del 07/04/2004 Ud. – dep. 19/04/2004 -Rv. 228797; Sez. 4, Sentenza n. 4170 del 12/12/2006 Ud. – dep. 02/02/2007 -Rv. 235897), del pari, in ordine alle doglianze relative alla misura della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, facendo sostanziale riferimento alle valutazioni formulate dal primo giudice, confermandone la congruità anche in riferimento all’esclusione delle attenuanti generiche.

3.2 La mera riproposizione degli stessi motivi d’appello, e l’assenza di una rielaborazione critica delle valutazioni del precedente giudice, rendono l’impugnazione, comunque, inammissibile perchè, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il carattere autonomo di ogni impugnazione postula che essa rechi in sè tutti 1 requisiti voluti dalla legge per provocare e consentire il controllo devoluto al giudice superiore; in caso contrario i motivi non assolvono la loro funzione tipica di critica, ma si risolvono in una mera apparenza (sentenza n. 8443 del 1986 rv 173594; sentenza n. 12023 del 1988 rv 179874; sentenza n. 84 del 1991 rv 186143; sentenza n. 1561 del 1993 rv 193046; sentenza n.12 del 1997 rv 206507;

sentenza n. 11933 del 2005 rv. 231708).

3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto de fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost. N. 186/2000).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di O.F. perchè estinti i reati a lui ascritti per prescrizione.

Dichiara inammissibile, il ricorso di A.N. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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