Cassazione, Sez. III, 13 maggio 2010, n.11592 Caduta dalla scale del condominio e responsabilità civile del custode

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

Con sentenza in data 15.4.2002, il Tribunale di Roma, adito da F.A. per ottenere dall’Inail e dalle Assicurazioni Generali s.p.a. il risarcimento dei danni dalla stessa riportati in data omissis mentre scendeva le scale di un edificio di proprietà di detto istituto, sito in omissis, scivolando su acqua piovana infiltratasi da una finestra difettosa, con sentenza n. 15036/2002, respingeva la domanda, osservando che l’attrice non aveva fornito la prova del nesso eziologico tra la “cosa” in custodia e la caduta, ai fini della sussistenza della responsabilità dell’istituto convenuto ex art. 2051 c.c.. Avverso tale sentenza, la F. proponeva appello, rilevando sia l’errata valutazione da parte del Tribunale in ordine alla produzione dell’evento dannoso in questione (verificatosi a causa “della dimostrata difettosità di una finestra”), sia che spettava all’Inail, ex art. 2051 c.c., l’onere di dimostrare la eventuale sopravvenienze di fatti eccezionali ed imprevedibili, tali da superare la presunzione di colpevolezza nei suoi confronti, prova che l’Inail non aveva fornito. In giudizio si costituivano l’Inail e le Generali Assicurazioni s.p.a. che contestavano la fondatezza del gravame, sostenendo, il primo, l’infondatezza dell’appello principale e svolgendo appello incidentale condizionato per l’accoglimento della domanda di garanzia e manleva da parte di detta compagnia di assicurazione. L’adita Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in esame n. 3790/2005, rigettava l’impugnazione; affermava, in particolare, la Corte Territoriale “è noto che per la operatività della colpa aquiliana secondo lo schema legale tipico previsto dagli art. 2043, 2051 c.c. in materia di insidia, sono richiesta due condizioni, una di carattere oggettivo, rappresentato da uno stato di fatto in sé occulto e pericoloso e l’altra di natura soggettiva e psicologica, costituita dalla impossibilità, per una persona dotata di normali capacità di discernimento e di prudenza, di rendersi conto e di prevedere tale situazione. Nella specie, pur condividendosi il rilievo della appellante circa la natura oggettiva dell’insidia, rappresentata da una chiazza di acqua infiltratasi lungo la rampa delle scale, per la difettosa chiusura delle finestre, non altrettanto può dirsi circa la asserita imprevedibilità di questa situazione”. Ricorre per cassazione la F. con un unico motivo; resistono con autonomi controricorsi le Assicurazioni Generali s.p.a. e l’Inail. Le Assicurazioni Generali hanno altresì depositata memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine alla presunzione di colpa a carico del “custode”; si afferma in particolare che “il presupposto dell’insidia è proprio della responsabilità generale da fatto illecito ex art. 2043 c.c. in relazione alla violazione del principio del neminem laedere e non di quella speciale fondata sul rapporto oggettivo tra custode e la cosa custodita, ove il primo si accolla, ex art. 2051 c.c., tutti i rischi derivanti dalla detenzione della cosa, anche se di per se stessa non pericolosa, e quindi senza che occorra la dimostrazione da parte del danneggiato dell’insidiosità della cosa stessa. È costantemente ribadito dalla prevalente giurisprudenza di questa S.C., infatti, che per il verificarsi della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. è necessaria e sufficiente un relazione tra la cosa in questione e l’evento dannoso, che risulti così riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l’esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l’obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi”.

Il ricorso non merita accoglimento.

Contrariamente alla tesi sostenuta dall’odierna ricorrente (secondo cui per la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. sarebbe sufficiente un’oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso), come affermato con indirizzo consolidato da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 24428/2009), la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un’alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l’imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno.

Nella vicenda in esame, sulla base di un esame in fatto di circostanze di causa non ulteriormente esaminabili nella presente sede, la Corte territoriale ha ritenuto “prevedibile” l’evento (con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno), essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un’inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell’immobile”, tra cui “la possibilità per l’acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per ciascun resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali per ciascuna parte resistente che si liquidano, pertanto, in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) in favore delle Assicurazioni Generali e in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) in favore dell’Inail.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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