Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2012) 11-09-2012, n. 34583 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari ha confermato il provvedimento del 31 ottobre 2011 con cui il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di M.L. indagato per una serie di reati (artt. 572, 612, 612-bis, 582 e 424 c.p.) commessi ai danni della moglie C.M.S..

L’avvocato XX, nell’interesse dell’indagato, ha proposto ricorso per cassazione e con un unico motivo ha dedotto il difetto assoluto di motivazione.

Il ricorso è fondato in quanto nel dispositivo il Tribunale ha confermato l’ordinanza cautelare del 31.10.2011, disposta nell’ambito del procedimento n. 3712/11 per i reati di atti persecutori ed esercizio arbitrario (artt. 612-bis e 392 c.p.) e oggetto di impugnazione davanti al giudice di riesame, ma facendo riferimento alla diversa ordinanza del G.i.p. del 16.6.2010, relativa al procedimento n. 6471/10, emessa sempre nei confronti di M., che riguardava altri reati, tra cui quelli previsti dagli artt. 572, 612, 612-bis, 582 e 424 c.p..

Ne consegue, come correttamente rilevato dal ricorrente, la mancanza assoluta della motivazione in ordine alle censure dedotte dalla difesa nei motivi di gravame.

Il rilevato vizio di motivazione determina l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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