Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2012) 11-09-2012, n. 34560

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 4 aprile 2007 con cui il Tribunale di S.M. Capua Vetere, Sezione distaccata di Marcianise, aveva condannato R.A. alla pena di sei mesi di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge, D.M.T., e al figlio minore G..

L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione con cui ha dedotto, come unico motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto il decreto di fissazione dell’udienza d’appello non risulta sia stato mai notificato al difensore di fiducia, avvocato Antonio Cerreto, nominato con Tatto di impugnazione.

Il ricorso è fondato, in quanto, effettivamente, il decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d’appello non risulta sia stato notificato all’avvocato Cerreto, difensore di fiducia.

L’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia (Sez. 3, 14 gennaio 2009, n. 6240, Plaka).

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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