Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-05-2012) 11-09-2012, n. 34766 Circolazione stradale colpa: velocità Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GUP del Tribunale di Mantova pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti di S.G. per il reato di omicidio colposo in danno di B.S. commesso, in base alla contestazione, con violazione delle norme sulla circolazione stradale; la dinamica dell’incidente era stata ricostruita come segue: il S. procedeva a velocità eccessiva (circa 102 km/h in un tratto in cui vigeva il limite di velocità di 90 km/h) e, giunto ad un incrocio, era entrato in collisione con l’autocarro condotto da B.S., così cagionando a quest’ultimo lesioni personali mortali anche per un successivo scontro dell’automezzo del B. con altra autovettura; questi i profili di colpa specifica addebitati al S.: velocità superiore al limite, e comunque non adeguata all’approssimarsi di un incrocio ed alla scarsa visibilità determinata da illuminazione insufficiente in orario serale, ed omesso controllo costante, del veicolo condotto, a fronte di un mezzo che attraversava la carreggiata.

Il GUP riteneva che, anche sulla scorta della relazione del consulente del P.M., la causa dell’incidente dovesse essere individuata esclusivamente nella condotta della vittima per aver impegnato ed attraversato un incrocio senza accordare la dovuta precedenza all’auto del S. che proveniva da destra; ad avviso del detto consulente il B. aveva attraversato l’incrocio allorquando il S. era ad una distanza di 107 metri, da ritenersi insufficiente per porre in essere con successo una manovra di emergenza idonea ad evitare l’impatto, manovra che sarebbe stata possibile solo se il S. avesse viaggiato ad un velocità di 65 km/h; in base a tali elementi, il GUP considerava irrilevante, nell’eziologia del sinistro, la velocità alla quale procedeva il S. al momento dell’incidente, superiore al limite ivi previsto.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, deducendo censure che possono così riassumersi: a) il GUP non avrebbe considerato che il rispetto da parte del S. del limite di velocità di 90 km/h avrebbe ben potuto avere incidenza sui tempi di reazione del S. stesso nonchè sull’entità delle lesioni riportate dal B.; b) il GUP avrebbe inoltre del tutto trascurato gli altri profili di colpa specifica contestati al S. con il capo di imputazione, vale a dire la mancata osservanza di una velocità prudente in concreto, adeguata a specifiche circostanze quali l’approssimarsi ad un incrocio e la scarsa visibilità determinata dall’orario serale, che imponevano, dunque, una velocità moderata e non solo formalmente rispettosa del limite massimo previsto; c) il giudicante non avrebbe tenuto conto infine che il c.d. principio di affidamento in tema di circolazione stradale – e cioè la presunzione del rispetto della normativa da parte degli altri utenti della strada – non sarebbe operante nel nostro ordinamento, essendo previsto l’obbligo di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili; il ricorrente a sostegno del proposto gravame cita taluni precedenti della giurisprudenza di legittimità.
Motivi della decisione

Alcune considerazioni di ordine sistematico si impongono prima di procedere all’esame delle censure poste a fondamento del ricorso.

Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell’avviso che all’udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l’udienza preliminare quale oggi si presenta all’esito dell’evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l’ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, e non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Di tal che, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l’art. 425, comma 3, "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio": tale disposizione altro non è se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza, bensì – dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell’eventualità del dibattimento) – l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio.

Fatte queste premesse, occorre ora verificare se, nella concreta fattispecie, il giudice del merito si è attenuto ai principi testè indicati.

La risposta è negativa.

Il giudicante è pervenuto alla decisione adottata, muovendo dal rilievo che non fosse stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di guida del S. e l’evento, ma tale conclusione risulta efficacemente inficiata dalle deduzioni del P.G. ricorrente il quale ha ben evidenziato la lacuna motivazionale ravvisabile nel percorso argomentativo seguito dal GUP ai fini del giudizio prognostico circa la ritenuta superfluità della verifica dibattimentale: il ricorrente ha invero sottolineato come il giudicante abbia omesso di esaminare i plurimi profili di colpa specifica addebitati al S., con particolare riferimento alla velocità – che avrebbe dovuto essere valutata non solo in relazione al dato formale del rispetto del limite di velocità previsto, ma anche con riferimento alle contingenti condizioni di tempo, di luogo e di traffico – ed alla necessità di una condotta di guida prudente ed attenta, imposta dall’approssimarsi ad un incrocio: e ciò, anche al fine di prevenire eventuali imprudenze altrui. Le risultanze acquisite offrivano al giudice precisi elementi di valutazione in presenza dei quali, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non poteva certo escludersi una ulteriore evoluzione probatoria nel giudizio, magari alla luce e sulla scorta di più approfonditi accertamenti peritali, anche in relazione alla eventuale configurabilità di un concorso di colpa. Il giudice, in definitiva, disponeva di elementi che non accreditavano una valutazione prognostica (in termini di ragionevole prevedibilità) di superfluità dell’ulteriore verifica del giudizio, giustificabile solo, giova ribadirlo, in presenza di un compendio probatorio da considerarsi irrimediabilmente statico ed insuscettibile di evoluzione, secondo il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte: "il giudice dell’udienza preliminare può prosciogliere nel merito l’imputato – in forza di quanto disposto dall’art. 425 c.p.p., comma 3, nel testo modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1, – anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e simile esito è imposto, come previsto dall’ultima parte del comma 3 dell’art. 425 citato, allorchè detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne consegue che l’insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha quale parametro la prognosi dell’inutilità del dibattimento, sicchè correttamente deve essere escluso il proscioglimento in tutti ì casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6^, 16 novembre 2001, Acampora, RV 221303).

Conclusivamente, l’impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al giudice penale dell’udienza preliminare del Tribunale di Mantova.
P.Q.M.

Annulla con rinvio al Tribunale di Mantova.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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