Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-05-2012) 11-09-2012, n. 34761 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

ND.BA. e N.M. ricorrono in cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d’Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei loro confronti il 28.09.2010 dal Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ha rideterminato la pena loro inflitta in primo grado.

Con i motivi di appello, premette il secondo ricorrente, era stato chiesto di ritenere l’attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed applicare il minimo della pena. Si denuncia carenza di motivazione poichè, a fronte dei motivi di gravame, la Corte territoriale si è limitata a riportarsi al contenuto della sentenza di primo grado, senza esplicitare alcuna argomentazione alle censure rivolte dall’appellante.

Con un secondo motivo il N. denuncia violazione di legge per avere la Corte d’Appello omesso anche una semplice valutazione globale delle deduzioni e delle risultanze processuali, la Corte Fiorentina ha ritenuto di accogliere la tesi accusatoria senza tuttavia argomentare in merito alla tesi difensiva.

Con un terzo motivo si denuncia altro vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

A sua volta il primo ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avendo la Corte offerto una motivazione non congrua circa la richiesta di applicazione dell’attenuante speciale in parola.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perchè basati su censure ripetitive delle argomentazioni già sottoposte al vaglio del giudice dell’appello, manifestamente infondate e, in gran parte, dedotte con formulazioni generiche concernenti apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede.

Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (in termini, Sez. 4, N. 256/98 – ud.

18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 -ud.

15/12/1992 – RV. 193046). Il ricorso per cassazione deve rappresentare censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando: esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con l’appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame.

In particolare quanto al secondo motivo del ricorso del N. M. esso è del tutto generico relativamente alla contestata responsabilità del ricorrente ed è la stessa Corte nel rilevare che, a fronte del sequestro della sostanza stupefacente effettuato nell’appartamento occupato dei due imputati, nessuna prospettazione alternativa della vicenda era emersa dalle loro dichiarazioni, che in sede di convalida dell’arresto si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e non si erano sottoposti all’esame in dibattimento.

Quanto alle censure di entrambi i ricorrenti relativi alla mancata applicazione dell’attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, esse sono in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta soltanto nell’ipotesi di minima offensività penale della condotta, da escludersi nel caso di specie in considerazione, dei quantitativi non modici di hashish e di cocaina detenuti. Il dato quantitativo assume valore preclusivo quando è preponderante e, comunque (cfr. Cass. S.U. 21 settembre 2000, Primavera, RV 216667), la circostanza in esame può essere riconosciuta soltanto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione – mezzi, modalità, circostanze dell’azione – con la conseguenza che ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri, e, più specificamente, Cass. 6, 2 aprile 2003, Armenti, RV 225414). Sul punto la sentenza impugnata, per entrambe le posizioni processuali, ha reso congrua ed esaustiva motivazione. Da ultimo la censura del N. in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche risulta del tutto infondato considerata la specifica e congrua motivazione espressa sul punto dalla Corte territoriale, che, d’altronde, accedendo alle richieste difensive ha ridotto ad entrambi la pena inflitta in primo grado.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000.00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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