Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2012) 11-09-2012, n. 34558

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il difensore di P.A. ricorre per cassazione contro l’ordinanza in epigrafe specificata, con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara, che il 21 luglio 2009 aveva condannato il P. alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 612, 582 2 594 c.p..

2. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 157 c.p.p., per essere stata l’ordinanza notificata a mezzo fax presso il difensore e non al domicilio dichiarato dall’imputato.
Motivi della decisione

1. Il ricorrente, lamentando unicamente la violazione formale della notificazione, invoca la decisione di questa Corte che ha affermato la nullità, a regime intermedio, della notificazione eseguita a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni (Cass. Sez. U, n. 19602/2008, Rv. 239396, Micciullo).

2. Osserva il Collegio che le Sezioni Unite hanno da tempo condivisibilmente affermato, in tema di notificazione del decreto di citazione giudizio, che l’imputato, anche nel caso in cui vuole far valere la nullità assoluta stabilita dall’art. 179 c.p.p., comma 1, "non può limitarsi a denunciare l’inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell’atto e deve eventualmente avvalorare l’affermazione con elementi che la rendano credibile". Ciò in quanto, "in un processo basato sull’iniziativa delle parti, è normale che anche l’esercizio dei poteri officiosi del giudice, sia mediato dall’attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l’esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice ne di procurarne l’acquisizione" (Cass. Sez. U, n. 119/2005, Palumbo).

3. Orbene, nel caso in esame – in cui ricorre, in ipotesi, non già una nullità assoluta, ma una nullità di carattere intermedio riferita non alla regolare costituzione del rapporto processuale, bensì alla conoscenza del provvedimento giudiziario emesso – il ricorrente non si è dato il minimo carico di specificare, in ordine alla conoscenza dell’esistenza dell’atto e all’esercizio del diritto di difesa, quale concreta lesione l’imputato abbia subito dalla notificazione dell’ordinanza presso lo studio del difensore di fiducia anzichè nel domicilio dichiarato.

In particolare, in relazione al dovere del difensore fiduciario di mantenere contatti con il suo assistito, egli non ha indicato i motivi che gli abbiano impedito di dare notizia all’imputato della notificazione dell’ordinanza presso il suo studio nè ha fatto cenno dell’eventuale intenzione dell’imputato di impugnare personalmente l’ordinanza. Tanto meno, nel suo atto d’impugnazione, il difensore ha formulato alcuna censura in relazione al contenuto dell’ordinanza.

4. Non giova al ricorrente neppure la invocata sentenza "Miccrullo" (19602/2008, già citata), in cui le Sezioni Unite hanno puntualizzato che "il sistema appare… articolato secondo due tipologie di notificazioni. Quando si deve effettuare la prima notificazione all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi dell’art. 157. Una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l’imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore;questi può immediatamente, quindi antecedentemente alla prima notificazione presso di lui, dichiarare all’autorità che procede di non accettare la notificazione, altrimenti il processo nei suoi vari gradi seguirà con la notificazione al difensore di fiducia. In caso di mancata nomina del difensore di fiducia, si procederà a norma dell’art. 161 c.p.p., commi 2 e 4. Se, invece, vi sono state elezione o dichiarazione di domicilio, si seguiranno direttamente le forme dettate dall’art. 161 c.p.p. e ss.".

Orbene, il ricorso non fornisce nessuna indicazione per individuare la situazione concreta occorsa nel caso di specie, per cui il l’impugnazione va dichiarata inammissibile per violazione dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

5. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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