Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12294 Provvedimenti impugnabili per Cassazione Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – I.S.G., con ricorso depositato il 6 settembre 2005, proponeva, dinanzi al Giudice di pace di Nicosia, opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., comma 1, avverso l’intimazione di pagamento per Euro 846,62, notificatagli il 12 luglio 2005 dal concessionario per la riscossione dei tributi, Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., a titolo di infrazione al codice della strada.

A sostegno del ricorso l’ I.S. deduceva: la nullità dell’intimazione di pagamento per assenza del termine entro il quale proporre impugnazione alla stessa; la nullità/inesistenza della notificazione del plico contenente la predetta intimazione perchè consegnata la portinaio dello stabile di (OMISSIS), nonostante il giorno stesso della consegna, al (OMISSIS) piano – int. (OMISSIS) del medesimo stabile si trovasse la moglie di esso ricorrente; la prescrizione della pretesa di pagamento ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, essendo trascorsi cinque anni dall’accertamento delle violazioni al codice della strada (avvenuto nel (OMISSIS)).

La Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., nel costituirsi in giudizio, eccepiva la tardività dell’opposizione ai sensi della L. n. 338 del 1989, art. 2, comma 4, rispetto alla cartella di pagamento notificata il 3 luglio 2001; sosteneva, inoltre, la validità della notificazione dell’intimazione di pagamento e, comunque, la sanatoria dell’eventuale nullità per aver l’atto raggiunto il suo scopo;

chiedeva, dunque, la reiezione dell’opposizione.

2. – Con sentenza del 16 gennaio 2006 veniva rigettava l’opposizione proposta da I.S.G. in quanto inammissibile per tardività della stessa.

L’adito Giudice di pace riteneva, infatti, che la cartella esattoriale che aveva preceduto l’intimazione di pagamento opposta era stata validamente notificata il 3 luglio 2001 "a mani di persona autorizzata alla ricezione come emerge dall’avviso di ricevimento che contiene la sottoscrizione di un cognome illeggibile, apparentemente "G. S.", coniuge del ricorrente come emerge dal ricorso", essendosi l’opponente limitato ad eccepire la non intelligibilità della firma in calce all’avviso di ricevimento. Ne conseguiva la tardivita dell’opposizione all’intimazione di pagamento, giacchè era mancata qualsiasi impugnazione della previa cartella di pagamento.

Quanto poi alla dedotta nullità della notificazione per essere la stessa stata eseguita in violazione dell’art. 139 cod. proc. civ., il Giudice di pace riteneva sanato il vizio per il raggiungimento dello scopo dell’atto, avendo il ricorrente proposto opposizione contro di esso.

3. – Per la cassazione della anzidetta sentenza ricorre I.S. G., affidando le sorti dell’impugnazione a cinque distinti motivi di censura.

La Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., ritualmente intimata, non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. – Con il primo mezzo è denunciata: falsa ed erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 2, in relazione alla L. n. 333 del 1989, art. 2, comma 4; mancanza assoluta e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia; nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 615 cod. proc. civ., comma 1.

Nonostante esso ricorrente avesse contestato di aver mai ricevuto la notificazione della cartella di pagamento in data 3 luglio 2001, espressamente disconoscendo la firma in calce all’avviso di ricevimento, cui non era seguita istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ., da parte dell’opposta Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., il Giudice di pace aveva, con motivazione abnorme e contraddittoria, ritenuto che detta notificazione fosse stata eseguita a mani di persona autorizzata alla ricezione anche se l’avviso di ricevimento "conteneva la sottoscrizione di un cognome illeggibile, apparentemente G. S., coniuge del ricorrente".

2. – Con il secondo mezzo viene dedotta: falsa ed omessa applicazione dell’art. 216 cod. proc. civ., comma 1; mancanza assoluta di motivazione su punto decisivo della controversia; nullità della sentenza ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5.

A fronte delle contestazioni avverso l’avviso di ricevimento datato 3 luglio 2001, sollevate da esso ricorrente all’udienza del 10 gennaio 2006, la parte opposta ha mancato di avanzare rituale istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ., nonchè di dimostrare "eventuali rapporti tra l’odierno ricorrente e la persona che il 3.7.2001 si è ricevuta la cartella di pagamento", soprattutto, dopo che lo stesso aveva escluso che la firma apposta sull’avviso di ricevimento fosse quella della propria moglie. Evidenzia, quindi, il ricorrente che, su tutto ciò, nessun argomento è speso nella impugnata sentenza.

3. – Con il terzo mezzo è dedotta: falsa ed erronea applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7; mancanza assoluta di motivazione su punto decisivo della controversia; nullità della sentenza ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5.

La notificazione della cartella di pagamento in data 3 luglio 2001 avrebbe dovuto essere dichiarata inesistente, o nulla, in quanto avvenuta al di fuori del domicilio e della residenza dell’interessato.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata: nullità/inesistenza della notificazione dell’intimazione di pagamento "avvenuta a mani del portinaio del Condominio"; mancanza e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia; nullità della sentenza ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 156 cod. proc. civ., comma 3.

In relazione alla notificazione dell’intimazione di pagamento avvenuta il 12 luglio 2005, si deduce che il giudice di pace non ha considerato la inesistenza o nullità della notificazione eseguita nella mani del portiere condominiale dello stabile sito in (OMISSIS), nonostante che questi avesse fatto presente che all’interno dell’appartamento di proprietà di esso ricorrente, al piano (OMISSIS) – int. (OMISSIS), era presente il di lui coniuge, non risultando, altresì, dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere anzidetto, che sia stata effettuata qualsivoglia ricerca della altre persone abilitate a ricevere la notificazione.

5. – Con il quinto ed ultimo mezzo è dedotta: falsa ed erronea applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28; mancanza assoluta di motivazione su punto decisivo della controversia; nullità della sentenza ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5.

Si imputa alla sentenza impugnata l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dall’opponente ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, in ragione del fatto che le infrazioni erano state commesse nel (OMISSIS) ed oltre i successivi cinque anni, nel luglio 2005, era intervenuta la notificazione dell’intimazione di pagamento, seppure affetta da nullità.

6. – Il ricorso è inammissibile.

6.1. – E’ principio consolidato quello per cui, in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie – tra cui, segnatamente, quelle per violazioni al codice della strada, come nella specie – sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l’opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, allorchè sia mancata la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., allorchè si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (così, tra le tante, Cass., sez. 1^, 6 giugno 2003, n. 9087; Cass., sez. lav., 26 marzo 2004, n. 6119; Cass., sez. 1^, 18 luglio 2005, n. 15149; Cass., sez. 1^, 8 febbraio 2006, n. 2819). Ciascuno di tali rimedi è, poi, soggetto al regime suo proprio quanto ai mezzi di impugnazione della relativa decisione: ricorso per cassazione quanto al primo e al terzo rimedio; appello quanto al secondo, nei giudizi di opposizione all’esecuzione decisi con provvedimento pubblicato prima del 1 marzo 2006 (posto che, da tale data, la sentenza – a norma dell’art. 616 cod. proc. civ., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 – non è impugnabile con l’appello ed è perciò soggetta al ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; sebbene, poi, la disposizione transitoria della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 2, abbia ripristinato l’immediata appellabilità delle sentenze ex art. 616 cod. proc. civ., ma in riferimento ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009, di entrata in vigore della predetta legge: cfr. Cass., sez. 6^- 3, 30 aprile 2011, n. 9591).

Del pari consolidato, e prevalente, è l’orientamento in forza del quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere successivamente, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (ex plurimis, Cass., sez. 3^, 14 dicembre 2007, n. 26294; Cass., sez. 2^, 21 dicembre 2009, n. 26919;

Cass., sez. un., 9 maggio 2011, n. 10073; Cass., sez. 6^-2, 15 febbraio 2012, n. 3338).

6.2. – Nella specie, il Giudice di pace di Nicosia ha evidenziato, nel descrivere la vicenda processuale oggetto di sua cognizione, che l’opposizione dell’ I.S. era stata proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., comma 1.

Il giudizio, introdotto per contestare l’esistenza/validità della notificazione dell’intimazione di pagamento, si è poi incentrato essenzialmente – a seguito di eccezione sulla tardività dell’opposizione avanzata dalla parte opposta – sulla questione della esistenza della notificazione della presupposta cartella di pagamento allo stesso opponente. Tuttavia, come fatto palese dallo stesso ricorso per cassazione dello stesso I.S. (nella ricostruzione delle difese svolte nel giudizio di merito), già l’iniziale motivo di opposizione, proprio perchè l’opponente assumeva di non esser venuto a conoscenza di alcun previo atto del concessionario, era volto a contestare l’esistenza/validità della notificazione dell’intimazione di pagamento come "primo atto allo stesso notificato in relazione alle contravvenzioni accertate nell’anno 1997". Ciò evidentemente in coerenza con la proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., comma 1, nel cui solco si collocava, del resto, anche l’eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per l’illecito amministrativo, della L. n. 689 del 1981, ex art. 28.

Sicchè, l’indicazione data dal Giudice di pace di Nicosia sul tipo di opposizione – proposta dalla parte ex art. 615 cod. proc. civ. – risulta, altresì, sostanzialmente coerente con l’atteggiarsi del giudizio, oltre a sovrapporsi a quella stessa esplicitata dalla parte.

Peraltro, tale ultimo rilievo – ossia la coincidenza tra la qualificazione dell’azione fornita dal giudice e quella espressa dall’istante – sebbene, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non sia dirimente ai fini in esame, tuttavia si colloca in una prospettiva di tutela dell’affidamento dell’impugnante, che viene a corroborare l’applicazione stessa del principio dell’apparenza, nella selezione del rimedio impugnatorio, in armonia con la sua ratio ispiratrice, che è quella, per l’appunto, di meglio garantire l’interessato da eventuali e inopinate "sorprese" in sede di delibazione dell’ammissibilità del tipo di impugnazione prescelta.

6.3. – Poichè, dunque, la sentenza del Giudice di pace di Nicosia sull’opposizione all’esecuzione proposta da I.S.G. è stata emessa il 16 gennaio 2006, il rimedio esperibile era quello dell’appello.

Di qui, l’inammissibilità del proposto ricorso per cassazione.

6.4. – In assenza di difese da parte dell’intimata Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., nulla è da disporsi in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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