Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2012) 11-09-2012, n. 34555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata il 20 febbraio 2007, con cui il locale Tribunale, in composizione monocratica, aveva condannato M.V.A. alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e alle pene accessorie per il reato di maltrattamenti in danni del figlio M.A. di dieci anni e di C. G., di tredici anni, figlio della convivente Ca.

A..

2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, che deduce ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, oltre che un palese travisamento dei fatti".
Motivi della decisione

1. Va innanzitutto precisato che, anche dopo le modifiche all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b) rimane immutata la natura del sindacato di legittimità e non è ammesso il ricorso per cassazione per travisamento del fatto giacchè permane la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

E’, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass. n. 39048/2007, Rv. 238215, Casavola; n. 33435/2006, Rv. 234364, Battistella).

Il ricorrente che deduce il travisamento di specifici atti del processo deve indicare, a pena di inammissibilità, non soltanto le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui si fonda leva il motivo (Sez. 6, Sentenza n. 9923/2012) Rv. 252349.

2. Tanto premesso, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse del M., che si risolve nella richiesta alla Corte di legittimità di riesaminare gli elementi probatori acquisiti, e particolarmente le prove dichiarative raccolte, come è reso evidente dalla elencazione di una serie di testimonianze riassunte in ricorso, senza indicazione nè del travisato apprezzamento del giudice nè delle decisivita del preteso travisamento sulla decisione adottata dal giudice.

La Corte territoriale ha, peraltro, preso in esame e rigettato, con motivazione giuridicamente corretta e indenne da vizi logici, tutte le doglianze dell’appellante, procedendo alla valutazione sia delle dichiarazioni rese dalla parti offese e dei loro parenti P. e Ca.Gi., sia di quelle dei testi estranei Pa., Co., Q., S., c. e Ce., che riferirono sulle tracce di violenza lasciate sul corpo dei bambini.

4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del Procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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