Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12290 Revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2-5-2000 il Tribunale di Verona rigettava l’appello proposto da Z.M. avverso la sentenza del Pretore di Verona, che aveva rigettato l’azione possessoria proposta dallo stesso Z. nei confronti della XX s.p.a. a seguito della illegittima occupazione di terreni di proprietà dell’attore, identificati in catasto al f. 60, mappale 11, nonchè di parte del mappale 7/a.
Con atto di citazione notificato l’11-3-2003 Z.M. chiedeva alla Corte di Appello di Venezia la revocazione della predetta sentenza, assumendo che la stessa era il frutto del dolo della società convenuta, concretizzatosi nell’utilizzazione di atti di cui da alcuni giorni era stato scoperto il carattere illecito.
La XX s.p.a., nel costituirsi, deduceva in via pregiudiziale che la causa apparteneva alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata. Essa, inoltre, eccepiva la mancata indicazione del momento della conoscenza del dolo, e contestava nel merito la fondatezza della proposta impugnazione.
Con sentenza depositata il 3-12-2007 la Corte di Appello di Venezia, affermata la propria competenza, rigettava nel merito l’impugnazione.
Essa osservava, in particolare, che la sentenza del Tribunale di Verona non era in alcun modo inficiata dai possibili errori del C.T.U. G. in ordine ai corretti confini delle particelle 11 e 7a, in quanto il giudice di appello aveva escluso che gli appellanti avessero provato il possesso dell’area asseritamene occupata dalla XX s.p.a., attraverso la valutazione delle dichiarazioni rese dalle parti al Pretore il 16-11-1988 e delle deposizioni rese all’udienza dell’8-5-1996, e non anche della delimitazione della proprietà degli appellanti.
Z.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, sulla base di un unico motivo.
La XX s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi.
Il ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con un controricorso.
In prossimità dell’udienza la XX s.p.a. ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) In primo luogo deve rilevarsi che non possono essere presi in alcuna considerazione gli scritti a firma dello Z., dal medesimo depositati in Cancelleria, stante l’inammissibilità della partecipazione personale delle parti al processo di Cassazione.
Allo stesso modo, non può tenersi conto della documentazione depositata personalmente dal ricorrente, alla cui ammissibilità osta, comunque, il disposto dell’art. 372 c.p.c., che consente la produzione, nel giudizio di legittimità, solo dei documenti concernenti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, precludendo quindi l’allegazione di documenti diretti a corroborare le censure prospettate con il ricorso.
2) Con l’unico motivo il ricorrente principale lamenta l’insufficienza e illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, la sentenza resa in grado di appello dal Tribunale di Verona ha utilizzato come costante parametro di riferimento per l’individuazione del terreno oggetto di possesso da parte dei fratelli Z. esclusivamente la planimetria n. 3 allegata alla perizia redatta dal geom. G., elaborata sulla base del frazionamento 2733 del 19-10-1978 fornito al consulente dalla società convenuta.
3) Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato la XX s.p.a. denuncia la violazione dell’art. 398 c.p.c., comma 1, per essersi la Corte di Appello di Venezia ritenuta competente a giudicare sulla revocazione di una sentenza del Tribunale di Venezia.
Il motivo si conclude con la formulazione di un quesito di diritto, con cui si chiede di accertare "se in una causa regolata dal rito previgente la L. n. 253 del 1990 e decisa in appello dal Tribunale (quale giudice dell’impugnazione della decisione resa dal Pretore) sia correttamente instaurata avanti la Corte di Appello la domanda di revocazione della sentenza emessa dal Tribunale".
Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato viene denunciata la violazione dell’art. 398 c.p.c., comma 2, per erroneo implicito rigetto o mancato esame della questione, rilevabile anche d’ufficio, della inammissibilità della impugnazione revocatoria, in quanto priva dell’indicazione del momento preciso di scoperta del presunto dolo dell’avversario, e della prova del contegno asseritamene fraudolento della Publicas s.p.a..
Il motivo si conclude con la formulazione di due quesiti di diritto, con cui si chiede di accertare "se, carente la indicazione della data di scoperta del dolo revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 1 ed omessa altresì l’indicazione delle prove che attestino l’effettività dell’avversario contegno doloso, la domanda di revocazione risulti inammissibile ex art. 398 c.p.c., comma 2, con necessario rilievo anche officioso da parte del giudice adito", nonchè di determinare "se, in forza della corretta applicazione degli invocati principi di diritto (art. 398 c.p.c., comma 2), la Corte di Appello di Venezia, anche ricorrendo ai propri poteri di rilievo d’ufficio, avrebbe dovuto dichiarare ut sopra inammissibile la domanda di revocazione promossa da controparte avverso la sentenza n. 733/00 del Tribunale di Venezia".
Con il terzo motivo (sempre condizionato) la ricorrente incidentale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di esaminare la questione relativa alla inammissibilità dell’impugnazione dello Z. per carente indicazione del momento di scoperta del dolo.
Il motivo si conclude con la formulazione di un quesito di diritto con cui si chiede di accertare "se si concretizzi in un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. quello della sentenza nella quale, a fronte delle chiare deduzioni di parte con cui si denunci la non ammissibilità in rito, per ragioni plurime, della domanda avversaria, si prenda in considerazione solamente una di tali preliminari questioni di rito, peraltro escludendone la fondatezza, e si proceda poi al diretto esame del merito della domanda, senza aggiungere alcunchè circa gli ulteriori profili di rito pur denunciati dalla detta parte".
4) In ordine logico vanno esaminati in via prioritaria il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, che riguardano la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione, sulla quale il giudice di merito non si è pronunciato.
Successivamente si esaminerà il ricorso principale; mentre solo in caso di ritenuta fondatezza di tale ricorso potrà procedersi all’esame del primo motivo di ricorso incidentale condizionato, che concerne una questione di competenza già esaminata e disattesa dalla Corte di Appello, destinata a rimanere assorbita dall’eventuale rigetto del ricorso principale.
Secondo un principio affermato da questa Corte, infatti, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili di ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di Cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Cass. Sez. Un. 4-11-2009 n. 23318; Cass, Sez. Un. 6-3-2009 n. 5456), in quanto, in caso contrario, l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale non potrebbe procurare alla parte un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (Cass. Sez. Un. 30-10-2008 n. 26018; Cass. Sez. Un. 31-10-2007 n. 23019).
5) Il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dalla XX s.p.a., la domanda di revocazione proposta dallo Z. contiene le indicazioni richieste a pena d’inammissibilità dell’impugnazione dall’art. 398 c.p.c., comma 2. A pag. 12, infatti, viene specificato che la scoperta dei dolo della XX s.p.a. è avvenuta "nel corrente mese di marzo" (l’atto di citazione è stato notificato nel marzo del 2003), e nel corpo dello stesso atto vengono richiamati i documenti che, secondo l’odierno ricorrente, varrebbero a dimostrare la condotta dolosa della controparte. Si tratta di allegazioni rispondenti ai requisiti prescritti dalla citata disposizione di legge, dovendosi in particolare rilevare che, ai fini della indicazione delle prove che, a pena d’inammissibilità, deve essere contenuta nella citazione introduttiva del giudizio di revocazione, è sufficiente che si enunci il tipo di prova offerto e si indichino con gli opportuni dettagli le circostanze in cui è avvenuta la scoperta del dolo o della falsità (Cass. 18-2-1986 n. 950).
Il rigetto del motivo in esame comporta l’assorbimento del terzo motivo di ricorso incidentale.
5) Il motivo di ricorso principale è infondato.
Lo Z. ha impugnato per revocazione la sentenza emessa in grado di appello dal Tribunale di Verona, sostenendo che la stessa era il frutto di errori contenuti nelle rappresentazioni grafiche redatte dal C.T.U. geom G., tratte da un frazionamento non veritiero, dolosamente fornito al consulente dalla Pubbligas s.p.a. al fine di spostare il confine.
La Corte di Appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione, dando atto dell’assoluta ininfluenza, ai fini della definizione del giudizio possessorio promosso dallo Z. nei confronti della XX s.p.a., degli eventuali errori contenuti nella consulenza G. in ordine ai corretti confini dei mappali 11, 7a e della strada comunale (OMISSIS). Essa ha osservato, infatti, che il Tribunale di Verona, pronunciando quale giudice di appello, aveva ritenuto non provato dagli appellanti il possesso dell’area asseritamene occupata dalla società convenuta non già sulla base della delimitazione della proprietà degli attori risultante dalla predetta consulenza, bensì attraverso la valutazione delle dichiarazioni rese dalle parti al Pretore il 16-11-1988 e delle deposizioni rese dai testi all’udienza dell’8-5-1996.
A fronte di tali argomentazioni, immuni da vizi logici, il ricorrente propone censure del tutto generiche, non richiamando nemmeno i passaggi salienti della sentenza del Tribunale di Verona, idonei a confutare le argomentazioni addotte dalla Corte di Appello circa gli elementi di prova utilizzati per la definizione del giudizio possessorio. Nel ricorso, in particolare, non viene riportato, nemmeno per sintesi, il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi nel corso del giudizio possessorio, nè vengono posti in evidenza eventuali riferimenti effettuati dai predetti soggetti alle planimetrie allegate alla consulenza G. per descrivere la situazione di fatto inerente al possesso.
Al di là di tale rilievo, si osserva che il motivo in esame, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, si risolve in sostanziali censure di merito avverso il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la mancata utilizzazione, ai fini della decisione assunta dal Tribunale di Verona, delle planimetrie redatte dal C.T.U.. Il ricorrente, infatti, non deduce specifici vizi di ragionamento, ma si limita a criticare gli apprezzamenti in fatto espressi dal giudice della revocazione ed a proporre una valutazione alternativa.
Ma, come è noto, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (tra le tante v. Cass. Sez. 2, 14-10-2010 n. 21224; Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n. 9368; Cass, 20-4- 2006 n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322).
Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale condizionato.
6) Segue, per rigore di soccombenza, la condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese sostenute dalla XX s.p.a.
nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il secondo motivo di ricorso incidentale, assorbito il terzo, rigetta il ricorso principale, assorbito il primo motivo di ricorso incidentale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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