Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-02-2012) 11-09-2012, n. 34577

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Nel quadro di complesse e articolate indagini preliminari su fenomeni di criminalità organizzata transnazionale, scandite anche da rapporti di collaborazione operativa della polizia giudiziaria italiana con organi investigativi di altri Paesi (Spagna, USA), il procedente pubblico ministero della D.D.A. di Reggio Calabria ha separato la trama delle indagini relative a fatti narcotraffico internazionale aventi per oggetto importazioni di partite di stupefacenti (cocaina) dal Sud America in Italia con terminale individuato nel porto di (OMISSIS), luogo di arrivo di container occultanti la droga spediti con motonave per dissimulate ragioni commerciali. Nell’ambito di tale filone di indagini il g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria con una imponente ordinanza (oltre 1.100 pagine) emessa il 6.7.2011 ha applicato misure cautelari restrittive nei confronti di numerose persone (ordinanza denominata "Solare" dalla sigla del procedimento iscritto nei confronti di 55 indagati italiani e sudamericani), tra cui A.L., imprenditore di (OMISSIS) ritenuto legato a consorterie criminose locali (‘ndrangheta), cui ha applicato la misura della custodia cautelare carceraria in relazione ai reati di: partecipazione ad associazione criminosa dedita al traffico internazionale di stupefacenti con specifico ruolo di finanziatore e acquirente di partite di cocaina importate in Italia (capo A); concorso – nel periodo (OMISSIS) – in tentata importazione di ingente quantitativo di cocaina dalla Colombia in Italia (Calabria) non verificatasi, avendo i venditori del "cartello" colombiano dirottato il carico ad altro gruppo criminoso acquirente europeo (capo I); concorso in importazione in Italia di circa 100 chili di cocaina giunti in un container dalla Colombia, via Ecuador e Spagna, nel porto di (OMISSIS) (capo L).

Il g.i.p. ha ritenuto sussistere nei confronti dell’ A. gravi e convergenti indizi di colpevolezza desunti dalle conversazioni intercettate avvenute tra l’indagato e L.G., fratello di L.A. ("collettore" delle richieste di acquisto e finanziamento delle operazioni di importazione di droga e diretto referente di R.V., che agisce in Colombia in diretto contatto con i fornitori fratelli La.Al.). Conversazioni che, valutate in collegamento con altre emergenze investigative e con altre captazioni, cui si coniugano in chiave logica e storica, attestano la diretta partecipazione dell’ A. alle attività di narcotraffico (p. 826: " L.G. e A.L., oltre a fungere da finanziatori e acquirenti di una parte dello stupefacente importato, hanno gestito materialmente, grazie alla collaborazione – quanto meno – di S.S., le fasi connesse all’estrazione del carico di stupefacente dai containers giunti al porto di (OMISSIS), alla sua materiale ricezione ed al successivo trasferimento dello stesso nell’area di (OMISSIS)"). L’oggettiva gravità dei reati e il palese pericolo di reiterazione di fatti analoghi, inscritti in un collaudato e ramificato contesto operativo, postulano esigenze cautelari non utilmente contrastabili con misure diverse dalla custodia in carcere.

2. Adito da istanza di riesame dell’indagato, il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza dell’11.8.2011 ha confermato l’esistenza di una solida piattaforma indiziaria nei confronti dell’ A. ed il ricorrere di connesse esigenze cautelari, che -in uno alla presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p., comma 3 per il contestato reato di cui all’art. 74, L.S. (capo A), sebbene da intendersi relativa e non più assoluta (giusta sentenza Corte Cost.

n. 231/2011)- legittimano il persistere della custodia cautelare carceraria.

Evidenziato che nei confronti dell’ A. si delineano indizi (ancorchè ritenuti dal g.i.p. non gravi al punto da estendere a tale ulteriore fatto reato l’applicata custodia cautelare) anche in ordine al reato di cui al capo M) della provvisoria rubrica, afferente ad una importazione di cocaina avvenuta nel settembre 2009 culminata nel successivo sequestro di 6,8 chili di sostanza, il Tribunale del riesame ripercorre – nel quadro di un autonomo apprezzamento delle risultanze probatorie, correttamente parametrato anche sulle prospettazioni difensive del prevenuto (limitatosi a giustificare i ripetuti contatti e rapporti con L.G. con la loro risalente amicizia) – tutte le emergenze afferenti alla persona dell’ A., giungendo ad una interpretazione dei dialoghi intercettati considerata di univoca significanza accusatoria, avuto riguardo al loro contenuto criptico ed alla loro giustificabilità solo in rapporto ad altre conversazioni intercettate tra coindagati (in special modo tra R.V. e L.A. e tra quest’ultimo e il fratello G., che mantiene i contatti con gli acquirenti e finanziatori calabresi delle importazioni di cocaina) nonchè alla loro palese incompatibilità con le attività lecite dei due coindagati (commercio di autoveicoli).

Di tal che i contenuti dei dialoghi intercettati, lungi dall’essere frutto – come sostiene la difesa dell’indagato – di una travisante interpretazione, acquistano specifica valenza autoindiziante, non richiedenti – per ciò stesso e per l’intrinseca connessione logica con le vicende di narcotraffico indagate – specifici dati di conferma o di riscontro, che pure l’attività investigativa ha fatto emergere (basti pensare agli insoliti immediati incontri, anche in ore inusuali, verificatisi tra l’ A. e L.G. nei giorni contigui all’arrivo del container con la cocaina nel porto di (OMISSIS)).

Il provvedimento del riesame affronta, quindi, in dettaglio l’analisi delle conversazioni più significative, tra quelle captate, involgenti la posizione dell’ A., unitamente alla tracciabilità delle utenze cellulari sua e di L.G. che consente di stabilire la loro precisa localizzazione territoriale. Al riguardo sono esaminate due conversazioni (7.5.2009 e 20.5.2009) attinenti alla tentata importazione di cocaina (capo I) predisposta da R.V., operante in Colombia, che non è portata a compimento (per malintesi tra i venditori colombiani e gli acquirenti calabresi o per altre non chiarite ragioni, il carico di droga, giunto in un container ad (OMISSIS) in Spagna, è "dirottato" ad altri acquirenti) nonchè altre quattro o cinque conversazioni (9.6.2009, 3.7.2009, 14.7.2009, 15.7.2009, 16.7.2009) concernenti l’importazione di cocaina avvenuta il 14.7.2009 (capo L) attraverso un container sbarcato da una motonave ecuadoregna giunta con un dissimulato carico di banane a (OMISSIS). Soprattutto la seconda serie di telefonate, nonostante la loro brevità, seguita però da diretti contatti personali (il Tribunale definisce "convocazioni" le chiamate effettuate da L.G. sull’utenza dell’ A., che assicura subito la propria disponibilità), dimostra – secondo i giudici del riesame – la partecipazione dell’ A. all’episodio di importazione di droga e la sua intraneità al sodalizio criminoso all’uopo costituito da L.A. e dal R. ed altri per conto e nell’interesse del gruppo mafioso (‘ndrangheta) di Gioiosa Jonica.

Gruppo particolarmente agguerrito se, come non manca di sottolineare l’ordinanza impugnata, dopo l’importazione del luglio 2009 si susseguono nei mesi successivi, fino all'(OMISSIS), molti altri "arrivi" di cocaina a (OMISSIS) importata con le stesse modalità verificate nel (OMISSIS) (identico canale commerciale di dissimulata importazione di prodotti alimentari in container trasportati via mare. Importazioni che condurranno al sequestro di complessivi 800 chili di droga.

Tale non comune operatività dell’associazione criminosa di appartenenza (dedita al narcotraffico "su vasta scala") e l’oggettiva gravità della condotta partecipativa dell’ A., sintomatiche di una deliberata scelta delinquenziale, radicano – secondo i giudici del gravame cautelare – la persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidività), che impone il mantenimento della misura carceraria.

3. L’ordinanza del riesame è stata impugnata per cassazione dai difensori di A.L. con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Con il ricorso si deducono, in rapporto a ciascuna imputazione elevata a carico del prevenuto, congiunti vizi di violazione di legge e di insufficienza e illogicità della motivazione sotto i profili della fragilità dei dati probatori acquisiti, dell’asserita inconferenza di talune fonti conoscitive, della determinazione volitiva sottesa ai vari episodi criminosi contestati. Per gli effetti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 le articolate censure enunciate con il ricorso possono essere sintetizzarsi come di seguito.

3.1. La partecipazione all’associazione per delinquere (capo A).

Quasi la metà della pur lunga ordinanza del Tribunale distrettuale reggino è dedicata a problematiche di carattere generale e ad un esteso excursus sui fatti sottesi al filone di indagine integrante le odierne regiudicande senza nulla di specifico precisare sulla posizione di A.L.. Sicchè in definitiva la sua adesione alla consorteria che si assume istituita per gestire diffusi canali di traffico internazionale di droga diretti ad introdurre in Italia (Calabria) consistenti quantitativi di cocaina è impropriamente desunta dalla ipotizzata partecipazione dell’indagato ai reati fine contestatigli con i capi I) ed L) della rubrica. Partecipazione che è fondata, per altro, su una travisata e fuorviante lettura del quadro probatorio, che non è in grado di dimostrare alcuna partecipazione criminosa del ricorrente, atteso che tale quadro è formato soltanto da alcune conversazioni intercorse con L. G..

Il Tribunale del riesame, pur riconoscendo fondati alcuni rilievi difensivi su dati indiziari inesattamente valorizzati dal g.i.p. disponente la misura cautelare (autovettura di A. utilizzata per accompagnare all’aeroporto di (OMISSIS) il trafficante colombiano Lu.La.Al. detto (OMISSIS), veicolo in realtà noleggiato da L.G. presso terzi; asserito intervento dell’indagato in riunioni endomafiose della "locale" di (OMISSIS)), contraddittoriamente non chiarisce, quasi dando per scontati detti elementi, in cosa sia consistita e come si sia manifestata l’adesione associativa del ricorrente. Le indagini, d’altro canto, non portano in luce alcun altro rapporto dell’ A. con altri coindagati diversi da L.G..

Nulla si chiarisce sul contributo causale offerto da A.L. all’esistenza e alla operatività dell’assetto organizzativo sussunto nella fattispecie plurisoggettiva sanzionata dall’art. 74 L.S. All’indagato si contesta il ruolo di "finanziatore" delle illecite importazioni di cocaina dal Sud America, ma si tratta di una asserzione puramente congetturale, perchè non suffragata da concreti e seri elementi indiziari.

3.2. Il concorso nella tentata importazione di ingente quantità di cocaina (capo I).

La prova indiziaria a carico dell’ A. è tratta non da peculiari indagini e accertamenti investigativi, ma unicamente dall’ascolto delle conversazioni telefoniche intercorse con il coindagato L.G. nel periodo dal febbraio al giugno 2009 in cui si assume essere stato realizzato il tentativo di importazione di cocaina acquistata in Colombia dal consociato R.V.. Conversazioni che, secondo l’ipotesi accusatoria fatta propria dal Tribunale, assumono rilievo in quanto raffrontate con i contenuti di altre conversazioni captate tra altri coindagati e ritenute avere ad oggetto l’episodio di narcotraffico sub I). In realtà A. è coinvolto nel fatto reato in virtù di due sole conversazioni avvenute nel maggio 2009 (7.5.2009 e 20.5.2009) e che attengono, diversamente da quanto supposto dal g.i.p. e dai giudici del riesame, al commercio di autoveicoli interessanti l’ A. e L.G. e che prefigurano semplici appuntamenti finalizzati alla eventuale conclusione di siffatti leciti affari.

Il Tribunale attribuisce alle conversazioni un recondito significato (preteso linguaggio criptico) pertinente al narcotraffico in palese violazione dei canoni di valutazione della prova indiziaria ex art. 192 c.p.p. Ciò in particolare allorchè l’ordinanza impugnata connette, senza idonea motivazione e in modo illogico, le richieste di notizie avanzate dall’ A. al suo interlocutore a notizie relative all’importazione della droga. A tutto voler concedere i contenuti dei dialoghi captati sono affatto neutri e il Tribunale non trova di meglio che richiamarsi alle emergenze (di analoga natura captativa) concernenti la successiva contestazione di cui al capo L) della rubrica per avvalorare il peso indiziario delle conversazioni in parola. In realtà i giudici del riesame espandono una decontestualizzazione dei dialoghi A. – L. rispetto ad altre conversazioni (non riguardanti in alcun modo l’ A.) intercettate tra il L. e altri indagati che avrebbero sicura attinenza al traffico di droga gestito in special modo da R., da L.A. e dai fratelli O..

3.3. Il concorso nell’importazione di cocaina del 14.7.2009 (capo L), Considerazioni critiche non dissimili vanno svolte per tale episodio criminoso, in cui gli indizi sono il risultato di una fuorviata interpretazione del reale contenuto dei dialoghi intercettati e dei loro riferimenti fattuali. Incongruamente i giudici del riesame hanno respinto la richiesta di ascolto diretto delle conversazioni interessanti il ricorrente, che avrebbe permesso di chiarire passaggi e riferimenti dei dialoghi in modo diverso e più chiaro di quanto non sia possibile con la sola trascrizione delle captazioni. La conversazione del 9.6.2009 è messa in correlazione con una precedente telefonata di L.G. con il coindagato S.S., che si suppone finalizzata ad organizzare le operazioni di scarico della droga dal container in procinto di giungere nel porto di (OMISSIS). Il che è frutto di una mera illazione che rende la successiva conversazione con l’ A. priva di rilevanza indiziaria. Del pari è erroneamente letto il presunto collegamento di una conversazione avvenuta tra R. e L.A. che si suppone evocata nella captazione A. – L.G. del 3.7.2009, malamente intesa in termini di "convocazione" del ricorrente da parte del L., laddove i due si danno semplicemente appuntamento per vedersi. Così, ancora, per le serie di brevi comunicazioni telefoniche intervenute tra il ricorrente e L.G. nei tre giorni a ridosso dell’arrivo della cocaina a (OMISSIS) il Tribunale mostra, da un lato, di ignorare (come si evince dai tabulati telefonici) che la "cella" agganciata dal telefono del L. è quella corrispondente al suo esercizio commerciale (autosalone Centro Auto di (OMISSIS)), e informa – d’altro lato – a meri assiomi o sospetti privi di dignità di indizi le deduzioni accusatorie sulla mancata reperibilità (cellulare spento) di L. nella notte del (OMISSIS).

4. Le censure sviluppate, pur con apprezzabile acribia e impegno critico, nell’interesse di A.L. sono infondate sino a lambire i margini dell’inammissibilità, nella parte in cui propugnano una parcellare rilettura o nuova esegesi interpretativa dei contenuti e soprattutto dei referenti fattuali dei dialoghi intercettati. Rilettura e rivisitazione di emergenze fattuali che non possono in tutta evidenza trovare spazio nell’odierno giudizio di legittimità, poichè si tratta di emergenze che impingono il parcellizzato merito storico della regiudicanda certamente non ripercorribile da questa Corte. Tanto più quando si osservi che la congiunta lettura dell’ordinanza cautelare genetica, alla cui stregua la posizione dell’ A. non può essere estrapolata dall’intero compendio delle evenienze probatorie progressivamente acquisite nel corso delle indagini e in cui essa risulta a pieno titolo inserita, e soprattutto del provvedimento del riesame, che – come detto – si è confrontato con i rilievi difensivi (sostanzialmente riprodotti nell’attuale ricorso), tratteggia una piattaforma indiziaria di sicura pregnanza accusatoria a carico del ricorrente, enunciata secondo corretti canoni di logica inferenziale e di coerenza ricostruttiva delle vicende processuali.

4.1. La critica di fondo mossa alla decisione impugnata (segnatamente per il reato associativo sub A) di aver disarticolato il diagramma indiziario senza precisare gli effettivi contribuiti causali offerti da definite condotte dell’ A. è priva di pregio. Per la semplice ragione che il Tribunale del riesame ha condotto l’analisi del compendio indiziario concernente l’ A. proprio alla stregua di una contestualizzazione del suo ruolo e della sua posizione, che radicano il suo personale coinvolgimento negli accertati traffici di droga e nel sodalizio criminoso che ne costituisce l’indispensabile presupposto. Se certamente non è questa la sede per una verifica dei dati fattuali delle indagini, quasi che questo giudice di legittimità (come implicitamente sembra supporre il ricorso, quando propone una alternativa rivisitazione dei dialoghi intercettati tra l’ A. e il L.) si sostituisca al giudice di merito nell’apprezzare la tenuta degli indizi raccolti nelle indagini, è agevole osservare che l’impugnata ordinanza del riesame ha proceduto ad una corretta applicazione dei criteri di valutazione probatoria e le evenienze riguardanti l’ A. ricevono una adeguata collocazione di segno accusatorio. E’ appena il caso di osservare, richiamando l’opportuna precisazione dei giudici del riesame in tema di valore delle dichiarazioni autoindizianti emergenti da captazioni foniche, che alle indicazioni di reità desumibili da siffatte specifiche fonti di conoscenza non è applicabile il canone valutativo previsto dall’art. 192 c.p.p., comma 3, atteso che esse non sono omologabili a quelle rese da un coindagato nello stesso procedimento o in un procedimento connesso, l’unica regola per esse applicabile rimanendo quella del prudente apprezzamento da parte del giudice, regola sicuramente applicata dai giudici del riesame di Reggio Calabria (cfr.: Cass. Sez. 4, 2.7.2010 n. 34807, Basile, rv. 248089: Cass. Sez. 1,23.9.2010 n. 36218, Pisanello, rv. 248290).

4.2. Occorre altresì aggiungere che le diffuse censure di travisamento della prova delineate nel ricorso non hanno fondamento, poichè investono unicamente la lettura o la interpretazione delle fonti di prova (intercettazioni). E’ sufficiente, per rendersene conto, constatare la totale sovrapponibilità dei brani o delle trascrizioni dei captati dialoghi dell’ A. trasposti nel ricorso con quelli riportati nell’ordinanza del riesame (e in precedenza nel provvedimento del g.i.p.). Laonde non è seriamente sostenibile che il provvedimento del riesame abbia indicato il contenuto lessicale dei dialoghi intercettati in maniera incontestabilmente diversa dal reale, nel che soltanto può ritenersi configurabile un travisamento della (fonte di) prova (v.: Cass. Sez. 2, 17.10.2007 n. 38915, Donno, rv. 237994; Cass. Sez. 6, 8.1.2008 n. 17619, Gionta, rv. 239724: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate").

4.3. Nè meritano miglior sorte i rilievi espressi in ordine alla partecipazione del ricorrente alla associazione delinquenziale deputata all’importazione di cocaina in Calabria da destinarsi ai "cartelli" della criminalità organizzata regionale, asseritamente desunta dalle prove di partecipazione a reati fine a loro volta malferme e solo induttive.

Impregiudicata l’ovvia autonomia strutturale e funzionale tra reato associativo ex art. 74 L.S. ed eventuali reati fine, non è revocabile in dubbio che le modalità esecutive di tali reati scopo dell’associazione, la loro ripetizione con gli stessi moduli operativi scanditi da uniformi condotte attuative dei singoli reati ben possono costituire significativo indice della partecipazione del singolo coautore di uno più reati fine alla associazione dedita al narcotraffico, di cui i reati individuali sono manifestazioni (cfr.

Cass. Sez. 6, 21.10.2008 n. 44102, Cannizzo, rv. 242397; Cass. 17.6.2009 n. 40505, Il Grande, rv. 245282). Nella complessa vicenda per cui è processo l’assunto del g.i.p. che ha disposto la misura cautelare e del Tribunale del riesame che l’ha confermata è semplice e aderente al coacervo delle risultanze probatorie, se doverosamente valutate nella loro interezza e nelle loro reciproche interrelazioni.

Nel senso che i reati di narcotraffico internazionale accertati dalle indagini, concernenti imponenti carichi di cocaina di rilevante valore economico importati in Italia con correlative cospicue spese strumentali (per perfezionare le transazioni illecite e i dissimulati trasporti della droga), che trovano – per di più – il proprio epicentro in un’area territoriale "controllata" da radicati apparati criminali, per forza di cose presuppongono a monte l’esistenza di una struttura organizzativa ramificata e affidabile (per assicurare la continuità delle forniture di droga), cui non è seriamente pensabile siano estranei gli autori dei singoli episodi di importazione, specialmente se coinvolti in più di uno di questi episodi. Si è già ricordato che il p.m. contesta all’ A. anche un’altra vicenda di importazione di cocaina (capo M), estranea al giudizio incidentale di riesame e all’odierno giudizio di legittimità, ma in ordine alla quale il giudice della cautela non ha escluso l’esistenza di indizi a carico dell’ A., limitandosi a reputarli non gravi per poter consentire anche per tale ulteriore fatto criminoso l’applicazione della misura cautelare carceraria.

4.4. Le conversazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente e L.G., che – per quanto detto – vanno vagliate insieme alle separate conversazioni captate tra L.G. e altri indagati (in particolare il fratello A.), inequivocamente pertinenti all’assetto delle varie importazioni di cocaina pianificate dal gruppo criminale, sono ripercorse dal Tribunale in termini coerenti e logicamente coniugati alla diretta cointeressenza dell’ A. nei traffici nei quali gli si contesta il concorso. E alle deduzioni del Tribunale in ordine all’episodio di tentata importazione di cocaina sub I), cui per le conversazioni del maggio 2009 è sufficiente fare rinvio (ordinanza pp. 28-31), non fanno velo le considerazione difensive in punto di pretesa neutralità dei referenti dei dialoghi. E’ difficile, a tacer d’altro, connettere l’interrogativo di A. sulla eventuale necessità di un suo personale "intervento" ovvero la reticenza dichiarativa di L. nel sollecitare incontri diretti con A. alla semplice compravendita di autovetture, come si sostiene in sede difensiva. E il quadro indiziario è ancor più chiaro e risolutivo se si pone attenzione alle intercettazioni coeve all’arrivo della cocaina a (OMISSIS) nel luglio 2009 e ai ripetuti incontri tra A. e L. che seguono con ritmo incalzante tra il 14 e il 16 luglio 2009 anche in avanzata ora notturna (ordinanza, pp. 44- 50), che nulla hanno a che vedere con il commercio di veicoli.

Al rigetto dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, demandandosi alla cancelleria l’attività informativa connessa allo stato detentivo dell’ A..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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