Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12282

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Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata S.T. vedova di C.V., sul presupposto che il defunto marito con atto 8.6.1976 aveva permutato un suolo edificatorio verso tre appartamenti da realizzarsi da F.P. facenti parte del costruendo immobile e che costui aveva trattenuto per sè l’appartamento di vani catastali 5,5, ne chiedeva la restituzione oltre i canoni eventualmente incamerati a titolo di locazione dell’immobile.

Il F. deduceva che il C. gli aveva venduto l’appartamento con scrittura 18.9.1977 per il prezzo di L. 16.000.000, regolamentando con successiva scrittura il pagamento a mezzo rilascio di 16 effetti cambiali sicchè chiedeva in riconvenzionale sentenza ex art. 2932 c.c..

Integrato il contraddittorio nei confronti degli altri eredi del C., dichiarato fallito il F. e riassunto il giudizio dalla curatela, il GOA del tribunale di Taranto rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale, trasferendo l’appartamento, decisione riformata dalla Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto. con sentenza 68/2005 che rigettava la riconvenzionale.

Rilevava la Corte territoriale che il patto trasfuso nella scrittura 18.9.1977 era definito impegno opzionale e, pur potendo astrattamente postularsi un preliminare unilaterale, non veniva identificato l’oggetto.

Il pagamento del prezzo o l’offerta di pagamento doveva essere provata dal F. o dalla curatela, comunque non risultavano dati catastali o confini, donde la nullità per indeterminatezza dell’oggetto, rilevabile d’ufficio.

Ricorre il Fallimento F. con quattro motivi, non svolgono difese le controparti.
Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 331, 102 c.p.c., per la non integrità del contraddittorio perchè il F. aveva chiamato in causa quali litisconsorti necessari gli altri eredi del defunto C.V. e precisamente G., Ma., F. e M., l’appello era stato proposto da S.T., C.G., M. e Ma. e non da F. e la corte di appello non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio.

Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 1325, 1353, 1418, 1346 c.c., perchè la compravendita non è affetta da nullità, la identificazione venne effettuata per facta concludentia, posto che tre erano gli appartamenti oggetto di permuta e quello venduto, identificabile per esclusione, non poteva che essere quello di tre vani oltre accessori.

Col terzo motivo si denunziano vizi di motivazione sulla indeterminatezza.

Col quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 2697, 2907, 2932 c.c., art. 116 c.p.c., artt. 167, 345 c.p.c., perchè controparte non ha mai disconosciuto nè le sottoscrizioni nè il pagamento dei titoli.

Osserva questa Corte Suprema:

In ordine al primo motivo, fermo restando che gli eredi rivestono la qualità di litisconsorti necessari, questa Corte Suprema ha statuito che, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa (Cass. 12.4.2011 n. 8379).

In senso conforme circa la necessità di un rapporto unico e di una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti (Cass. 13.1.2011 n. 712).

Sono state ritenute cause inscindibili quelle nelle quali dopo la morte della parte, nel corso del processo, il giudizio prosegue nei confronti degli eredi (Cass. 25.3.2005 n. 6469, Cass. 14.5.1999 n. 4762 ex multis).

Ciò premesso, essendo pacifico che la curatela aveva riassunto la causa in primo grado nei confronti di tutti gli eredi, la mancata proposizione dell’appello da parte di uno di essi imponeva l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, preliminare alla dichiarata nullità della scrittura.

Donde l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento degli altri e la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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