Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12281 Azioni a difesa della proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 16 giugno 1992 il sig. A.C. R., sulla premessa di essere proprietario di un complesso immobiliare in località "(OMISSIS) e che il Centro polisportivo Nuova Europa s.r.l. pretendeva di accedere in due distinti immobili di sua proprietà attraverso strade di proprietà di esso attore, pur disponendo di accessi autonomi, conveniva la suddetta società dinanzi al Tribunale di Lecce per sentir dichiarare l’inesistenza di servitù di passaggio a carico del suo fondo oltre che per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese giudiziali.

La convenuta, costituitasi in giudizio, spiegava domanda riconvenzionale per il riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ed, in subordine, per la condanna dell’attore al risarcimento dei danni.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 4 marzo 2003, rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale di riconoscimento della servitù, condannando il R. anche al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni e reintegrando lo stesso Centro polisportivo convenuto nel possesso dell’unica strada di accesso all’immobile di sua proprietà, regolando le spese processuali secondo il principio della soccombenza.

Interposto appello da parte del R., al quale resisteva il Centro Polisportivo Nuova Europa s.r.l., la Corte di appello di Lecce, con sentenza 694/05 (depositata il 28 ottobre 2005), in parziale accoglimento dell’appello proposto nell’interesse di R.A., dichiarava costituita in favore del fondo del Centro polisportivo, acquistato ai pubblici incanti in data 23 gennaio 1992 in catasto terreni del comune di (OMISSIS), al foglio 11 – partt. 242 e 246, per destinazione del padre di famiglia, la servitù di passaggio lungo lo stradone contrassegnato come S2 nella planimetria di cui all’allegato A della relazione del c.t.u. ing. M., accogliendo nel resto la domanda del R. e rigettando fa riconvenzionale formulata dal centro Polisportivo, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.

La Corte territoriale, sul presupposto che la servitù per destinazione del padre di famiglia, titolo non negoziale ma derivativo, richiede la ricorrenza di vari elementi (tra cui il fatto oggettivo di uno stato di servizio tra un fondo e l’altro nonchè la sua permanenza al momento della separazione), accoglieva il gravame relativamente al fondo alienato nel rogito P. in cui il R. aveva manifestato la chiara volontà di eliminare la pregressa situazione di subordinazione. Quanto al fondo adibito a stalla, acquistato dal centro all’asta pubblica, e raggiunto da due strade, l’una era divenuta comunale e l’altra, indicata come S2, rimasta privata di proprietà del R., non aveva costituito oggetto nell’originario atto di vendita alla Actis Perinetto di alcuna disposizione relativa alla servitù, sicchè doveva ritenersi costituita ex art. 1062 c.c..

Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il R.A.C., riferito a due motivi, in relazione a quale ha resistito il Centro polisportivo Nuova Europa s.r.l., il quale ha formulato, a sua volta, ricorso incidentale anch’esso basato su due motivi.

Il difensore del ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. In primo luogo deve essere disposta la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo del ricorso principale il R. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1062 e 1362 c.c. avuto riguardo alla parte della sentenza della Corte salentina con la quale era stata costituita, ai sensi dell’art. 1062 c.c., una servitù per destinazione del padre di famiglia lungo lo stradone contrassegnato come S2 nella planimetria di cui all’allegato A della relazione del c.t.u. a favore del fondo acquistato dal Centro polisportivo Nuova Europa ai pubblici incanti il 23 gennaio 1992, sul presupposto che alcuna disposizione relativa alla servitù era contenuta nell’originario atto di vendita da parte del R. alla Actis Perinetto.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale il R. ha dedotto il vizio di motivazione in ordine agli aspetti valutati nella sentenza impugnata riportati nella prima censura per assunta erronea valutazione delle prove oltre per violazione dell’art. 2697 c.c..

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Centro polisportivo Nuova Europa ha dedotto l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante la sussistenza di servitù agrarie e la corretta interpretazione della volontà di costituire la servitù per destinazione del padre di famiglia, congiuntamente alla violazione e falsa applicazione delle norme relative alla interpretazione dei contratti in ordine alla interpretazione della volontà contraria di mantenere la servitù (con riferimento agli artt. 1027, 1028, 1062 e 1362 e segg. c.c. ed ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

5. Con la seconda censura del ricorso incidentale risulta prospettato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda possessoria proposta ed accolta in primo grado e riformulata dal Centro polisportivo Nuova Europa nel giudizio di secondo grado (con riguardo agli artt. 112 e 123 c.p.c. ed ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

6. Rileva il collegio che i due motivi addotti a fondamento del ricorso principale – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e riguardanti, sotto diversi profili, i medesimi aspetti della sentenza impugnata – sono infondati e vanno, perciò, rigettati.

Si ricorda, sul piano generale, che la servitù è costituita per destinazione del padre di famiglia quando nella divisione di un fondo permanga, in conformità con l’uso fattone dall’unico proprietario e possessore, una situazione oggettiva di asservimento di una ad altra parte risultante dalla divisione, integrante l’elemento materiale della servitù e non emerga la sussistenza di una disposizione – intendendo per tale non soltanto una enunciazione contrattuale, ma qualsiasi atto che sia idoneo ad esprimere ed ad attuare la volontà di eliminare la situazione di asservimento considerata – che impedisca la costituzione di tale servitù. La giurisprudenza di questa Corte ha statuito che l’accertamento della suddetta situazione e della sua (eventuale) modificazione, così come della volontà preclusiva della servitù da parte dell’originario unico proprietario dei fondi appartiene alla competenza esclusiva del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove sia congruamente e logicamente motivato.

Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, con l’adozione di un percorso argomentativo adeguato e coerente, ha ritenuto costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia del fondo cd.

"stalle" sullo stradone S2, dal momento che nell’atto di vendita intercorso tra il R. e l’Actis Perinetto non era stata espressa la volontà contraria e che, sulla scorta delle risultanze delle c.t.u., erano rimasti riscontrati tutti gli altri presupposti stabiliti dall’art. 1062 c.c., poichè era risultato che lo stradone riportato nella relazione peritale come S2, dipartendosi dalla strada provinciale, raggiungeva direttamente, oltre alla casa del R., il fondo in cui era ubicato il Centro polisportivo, che costeggiava per un tratto cospicuo del suo tragitto. Pertanto, alla luce di tali congrue argomentazioni, deve ritenersi che le due censure dedotte a sostegno del ricorso principale non colgono nel segno perchè con esse si ripropone, in effetti, una rilettura – in una diversa ottica soggettiva – degli esiti istruttori che, invece, la Corte territoriale ha adeguatamente giustificato sul piano motivazionale in relazione alla conclusione raggiunta. Del resto è risaputo che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

7. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Centro polisportivo Nuova Europa ha, in sostanza, censurato la sentenza della Corte salentina nella parte in cui non aveva riconosciuto l’asservimento per destinazione del padre di famiglia ai fondi Ippodromo e stalle dello stradone o degli stradoni indicati come S1 e S1.1 e non aveva ritenuto sussistente l’asservimento per destinazione del padre di famiglia al fondo Ippodromo dello stradone S2, sull’assunto presupposto che una delibazione in tal senso non era stata nemmeno richiesta e che, comunque, l’indagine svolta non aveva appurato che il tratto S1.1 raggiungesse alcuno dei fondi del Centro, sicchè era rimasto inesplorato il requisito della subordinazione.

La censura è fondata nei sensi che seguono.

E’ rimasto incontestato che le varie porzioni del fondo in origine possedute dal R. fossero collegate tra loro da strade e che vi fossero segni evidenti del collegamento funzionale.

Orbene, per un verso la Corte di appello pugliese ha offerto un’interpretazione dell’atto di alienazione per notar P. che non appare fondata su inequivocabili elementi di manifestazione della volontà di eliminazione della pregressa situazione di subordinazione, avendo dedotto tale intento volitivo sul presupposto che con l’atto stesso fosse stata intesa costituire la sola servitù di passaggio di conduttura d’acqua ma non anche di passaggio carrabile, desumendo da ciò che si poteva evincere la volontà contraria alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Tuttavia, non può escludersi che con le espressioni usate le parti avessero voluto aggiungere solo un ulteriore elemento (appunto quello relativo alla costituzione convenzionale della servitù di conduttura idrica) rispetto alla situazione di fatto preesistente, senza voler esternare una volontà contraria alla sistemazione operata dall’originario unico proprietario. Oltretutto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia – che è fattispecie non negoziale e postula la presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù – presuppone l’originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l’uno rispetto all’altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all’atto della loro separazione, sia mancata un manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell’altro (v., ad es., di recente, Cass. n. 3389 del 2009 e Cass. n. 16842 del 2009). Sotto quest’ultimo profilo è stato, peraltro, precisato che l’art. 1062 c.c., comma 2, non pone speciali condizioni di forma alla manifestazione della volontà del proprietario contraria alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo sufficiente che dall’atto con il quale viene operata la separazione dei fondi si desuma, secondo l’adeguata valutazione del giudice del merito, la volontà di non lasciare immutata una situazione di fatto la quale farebbe sorgere "ex lege" la corrispondente servitù (v. Cass. n. 2002 del 1992 in un caso in cui questa Corte aveva confermato la sentenza di merito con quale era stata ravvisata nella clausola di voler escludere le servitù costituite per destinazione dell’unico proprietario la volontà delle parti di impedire qualunque possibilità di verificazione dell’effetto legale di cui all’art. 1062 c.c.), che, però, nella fattispecie, è stata ricavata dalla Corte territoriale malgrado la mancata esplicitazione di una manifestazione volitiva ed inequivoca in tal senso. Pertanto, il giudice di appello è incorso in una insoddisfacente valutazione del due principali canoni interpretativi stabiliti negli artt. 1362 e 1363 c.c., la cui violazione è stata denunciata dalla ricorrente incidentale (agli effetti di cui all’art. 1062 c.c.) e che impone, quindi, una rivalutazione del complessivo assetto negoziale dell’atto di acquisto del fondo da parte dello stesso Centro polisportivo Nuova Europa che valorizzi l’effettiva volontà comune che le parti avevano inteso esternare nel contesto globale del contratto di alienazione. Del resto anche la più recente giurisprudenza di questa Sezione (v. Cass. n. 6520 del 2008 e Cass. n. 15534 del 2011) ha enunciato il condivisibile principio di diritto sulla scorta del quale la "disposizione relativa alla servitù" la quale, ai sensi dell’art. 1062 c.c., comma 2, impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da "facta concludenza", ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia).

Inoltre, malgrado (come riconosciuto nella stessa sentenza: v. pagg.

6-7) fosse stato chiesto nel giudizio di prima istanza (e avesse costituito oggetto del "thema decidendum" anche in appello) il riconoscimento della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia in favore dei fondi del Centro, ivi compreso quello destinato ad ippodromo, attraverso lo stradone interpoderale indicato dal c.t.u. come S1, dal quale, dopo un tratto di circa 190 mt.

dall’innesto sulla provinciale, si diramava altro stradone privato – indicato come S1.1 – che conduceva alla proprietà R., la Corte territoriale non ha operato alcuna valutazione di merito limitandosi a statuire che non era stata richiesta alcuna indagine in proposito e che non era stato verificato il requisito della subordinazione, ragion per cui – sotto questo profilo – la sentenza difetta anche di un’adeguata motivazione, in conformità a quanto dedotto nell’interesse della società ricorrente incidentale con la seconda parte del primo motivo.

8. E’, invece, inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale proposto nei termini precedentemente riportati. Con esso, infatti, risulta dedotto un vizio di omessa pronuncia (oltretutto rapportato al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, anzichè a quello di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) senza che il Centro polisportivo Nuova Europa abbia indicato quando e con quale atto sia stata formulata la domanda possessoria in corso di causa. Inoltre, la richiamata pronuncia incidentale di reintegrazione nel possesso deve ritenersi superata per effetto della correlata risoluzione della vicenda petitoria, non trascurandosi, peraltro, che, in ogni caso, il provvedimento interdittale possessorio non risulta espressamente revocato con la sentenza di appello, ragion per cui, anche sotto questo profilo, la doglianza proposta risulta priva di interesse.

9. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni svolte, deve pervenirsi al rigetto del ricorso principale, all’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale per quanto precedentemente specificato e alla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo dello stesso ricorso incidentale. Consegue, perciò, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al predetto motivo del ricorso incidentale accolto, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, che si conformerà al richiamato principio di diritto (già statuito, per ultimo, da Cass. n. 6520 del 2008 e da Cass. n. 13534 del 2011) e rinnoverà il percorso motivazionale con riferimento alla evidenziata carenza argomentativa. Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie il primo motivo del ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione e dichiara inammissibile il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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