Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 04-09-2012) 12-09-2012, n. 35008

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza, deliberata il 28 maggio 2012 e depositata 12 giugno 2012, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di quella stessa sede, 2 ottobre 2003, di condanna – nel concorso di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva – alla pena della reclusione in tre anni e sei mesi a carico di T.L., imputato dei delitti di riciclaggio della autovettura Mercedes 500, immatricolata col codice SO TS301 (capo A della rubrica), della ricettazione di un modulo di carta di circolazione sottratto all’ufficio della Motorizzazione civile di Novara (capo B, ibidem), della contraffazione della carta di circolazione del veicolo riciclato (capo C, ibidem), reati accertati in (OMISSIS).

Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità la Corte territoriale ha argomentato: deve essere disattesa l’eccezione di nullità formulata dall’appellante, sotto il profilo della invalidità della notificazione dell’avviso della conclusione delle indagini e di tutti gli atti successivi dipendenti; la nullità denunziata ha carattere relativo; e la mancata deduzione della medesima, a opera del difensore, nel dibattimento di primo grado (celebrato alle udienze del 10 aprile e del 2 ottobre 2003), comporta la decadenza dal diritto di farla valere; e siffatta decadenza ricorre se anche si dovesse sussumere la nullità in parola nel novero di quelle generali a regime intermedio; nel merito, la evidenza degli interventi operati sulle punzonature impresse sul veicolo, gli accertamenti tramite terminale e le informazioni acquisite dalla casa costruttrice del veicolo riciclato, rendono superfluo l’espletamento dell’accertamento peritale sollecitato dell’imputato e offrono la dimostrazione della colpevolezza, alla luce del rilievo dell’interesse del prevenuto di far collimare i dati del veicolo riciclato con quelli identificativi della vecchia autovettura di sua proprietà; il delitto ritenuto è perfettamente configurabile, giusta giurisprudenza di legittimità in termini, nel caso della manomissione del numero di telaio di un veicolo o della alterazione della carta di circolazione; quanto ai residui delitti sub B e C, il gravame è inammissibile per carenza di motivi specifici di impugnazione; in ordine, infine al trattamento sanzionatorie, la pena irrogata è conforme ai criteri stabiliti dagli artt. 132 e segg. c.p., anche alla luce dei precedenti penali "gravi e specifici".

2. – Ricorre l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Franz Sarno, mediante atto recante la data dell’11 giugno 2012, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Col primo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 179, 419 e 429 cod. proc. pen., obiettando che la de-nunziata nullità, affatto pacifica (e accertata dalla Corte suprema di cassazione nell’incidente promosso in executivis) è di carattere assoluto e, pertanto, è insanabile, incidendo sulla possibilità della partecipazione dell’imputato al processo; e aggiungendo che il difensore, nominato di ufficio, nel giudizio di primo grado non avrebbe potuto rilevare la nullità della notificazione (in dipendenza dell’errore in cui era incorso l’ufficiale giudiziario, accedendo a indirizzo diverso dal recapito dell’imputato – contraddistinto per errore nella toponomastica dal medesimo numero civico al pari di altri fabbricati – e trascurando la indicazione contenuta nell’atto che trattavasi del numero civico (OMISSIS) corrispondente alla discoteca (OMISSIS));

sicchè la forza maggiore, ricorrente nella specie, comportava la restituzione nel termine per dedurre la nullità.

2.2 – Col secondo motivo il difensore eccepisce la prescrizione dei delitti di cui ai capi B e C, assertivamente maturata il 5 settembre 2011 e il 5 marzo 2008 e in proposito deduce: erroneamente la Corte territoriale ha reputato inammissibile, per carenza di motivi specifici, l’appello in ordine ai succitati delitti; quanto al delitto di ricettazione del capo B, l’inciso, contenuto nell’atto di gravame, "stante l’assenza di prove certe circa la effettiva ricettazione, da un lato, e l’effettiva provenienza delittuosa dei beni in oggetto", concerne non solo l’imputazione di cui al capo A, ma anche quella del suddetto capo B; e quanto al residuo delitto di falsità materiale di cui al capo C, al medesimo (e non soltanto al delitto del capo A) sono pure attinenti le censure "le asserite contraffazioni ed alterazioni sono state meramente desunte da elementi che non possono assurgere al rango di prova" e, specificamente il suddetto capo C, concerne la deduzione "la contraffazione della carta di circolazione viene desunta solamente da un mero esame visivo degli operanti"; sicchè, seppure in maniera sintetica, furono esposti i motivi a sostegno del gravame, là dove la legge non richiede l’ulteriore requisito della "analiticita" dell’atto di impugnazione.

3. – Il primo motivo di ricorso (in rito) è fondato.

3.1 – Risulta pacificamente alla stregua dell’accertamento, già compiuto in executivis giusta ordinanza del Tribunale ordinario di Milano 24 gennaio 2007 (allegata dal difensore a corredo del ricorso) di accoglimento dell’incidente difensivo proposto in relazione alla ridetta sentenza del Tribunale 2 ottobre 2003 (dichiarata irrevocabile), che, a cagione dell’errore in cui incorse l’ufficiale giudiziario nella redazione del negativo referto della notificazione dell’avviso della conclusione delle indagini (notificazione tentata non presso l’indirizzo indicato dal T. presso il locale gestito in via (OMISSIS), bensì presso altro edificio contraddistinto dal medesimo numero civico), l’atto in parola e quelli successivi, concernenti la vocatio in iudicim, furono notificati ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, nella radicale inesistenza del presupposto che consentisse il ricorso all’alternativa forma di notificazione.

Il vizio comporta l’omissione vera e propria della citazione dell’imputato al giudizio, colla conseguente nullità generale e assoluta di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), e art. 179 cod. proc. pen., comma 1.

Soccorre il principio di diritto fissato da questa Corte a Sezioni Unite secondo il quale, "in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita informe diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato …" (27 ottobre 2004, n. 119/2005, Palumbo, massima n. 229539).

Orbene, nella specie si configura, appunto, la ipotesi della notificazione, illegittimamente eseguita in forme diverse da quelle prescritte e, inoltre, affatto inidonea ad assicurare al destinatario la "conoscenza effettiva" della vocatio in ius.

Tale, infatti, è il caso della notificazione effettuata mediante consegna al difensore, à sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., senza che ne ricorressero le condizioni, nei confronti del difensore di ufficio (v. in termini: Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2009, n. 48652, Boujema, massima n. 245829, secondo la quale, premesso che "l’impossibilità della notifica al domicilio dichiarato o eletto che legittima la consegna dell’atto al difensore, ex art. 161 cod. proc. pen., comma 4, richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che ne renda definitivamente impossibili le notificazioni", è viziata da nullità assoluta la notifica della citazione dell’imputato eseguita mediante consegna al difensore di ufficio, senza che ricorressero le condizioni stabilite dall’art. 161 cod. proc. pen., posto; nonchè, a contrariis – nel senso della ricorrenza della nullità generale a regine intermedio nella ipotesi della notificazione (illegittima) della citazione in mani del difensore di fiducia, alla stregua della considerazione che il "rapporto fiduciario intercorrente con il legale" rende, in tale caso, la notificazione "idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato" – Sez. 5^, 10 febbraio 2005, n. 8826, Bozzetti, massima n. 231588; Sez. 2^, 7 novembre 2007, n. 45990, Spitaleri, massima n. 238509; Sez. 6^, 8 luglio 2008, n. 37177, Mosca, massima n. 241206; Sez. Feriale, 12 agosto 2008, n. 39159, Ladisa, massima n. 241124; Sez. 2^, 9 dicembre 2008, n. 559/2009, Firmano, massima n. 242715; Sez. 4^, 12 novembre 2009, n. 6211/2010, Calcò, massima n. 246639; e Sez. 2^; 12 maggio 2010, n. 35345, Rummo, 248401).

3.2 – La nullità accertata comporta la regressione del procedimento nella fase delle indagini per la rinnovazione della notificazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen..

3.3 – Conseguono l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, di quella di primo grado e del decreto che ha disposto il giudizio, e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il corso ulteriore.

Resta impregiudicata la questione della prescrizione dei reati di cui ai capi B e C (eccepita dal ricorrente col secondo motivo) che dovrà essere accertata all’esito della verifica (previo esame di tutti gli atti del procedimento compreso il fascicolo del Pubblico Ministero) di eventuali periodi di sospensione del decorso dei termini di cui all’art. 157 cod. pen..
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, nonchè quella 2 ottobre 2003 del Tribunale di Milano e il decreto che ha disposto il giudizio e ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 4 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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