T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 92

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame i ricorrenti – già dipendenti delle XX. – chiedono accertarsi e dichiarasi il loro diritto all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (in vigore sino al 31.5.82) e del trattamento di fine rapporto (a decorrere dall’1.6.82 e fino alla data di collocamento in quiescenza di ognuno dei ricorrenti) delle indennità e dei compensi corrisposti con carattere di fissità e continuità tra cui i compensi per lavoro straordinario programmato (eseguito in modo fisso e continuativo), l’elemento distinto della retribuzione- E.D.R., per gli assegni personali e per le varie indennità (tra cui quelle aggiuntiva di cui all’accordo 11,12.84, domenicale e di turno di cui all’accordo 21.6.81, di diaria ridotta, di presenza nazionale e aziendale, determinata dall’accordo del 21.5.81, di contingenza non conglobata, sostitutiva di mensa, di trasferta di diaria e di pernottamento ecc.), con condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento degli emolumenti dovuti.
I ricorrenti, vista l’inutilità dei ricorsi gerarchici presentati alla Direzione di Esercizio delle XX, propongono il ricorso in esame, deducendo, a supporto della pretesa azionata violazione di legge (art. 2120 C.C. e L. n. 297/82), violazione dei principi generali in materia, nonché dell’art. 6 C.C.N.L. 12.6.85.
Si è costituita inizialmente in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la Gestione Commissariale Governativa per le XX, la quale, contestando le avverse deduzioni, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Nelle more del giudizio, per effetto dell’entrata in vigore, in data 1/1/2001, del D.P.C.M. del 16/11/2000 recante la delega alle Regioni in materia di programmazione del trasporto pubblico locale, l’Avvocatura dello Stato ha perso lo jus postulandi della ex Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie.
Si è quindi costituita in giudizio la XX. s.r.l., contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
A seguito dell’avviso ex art. 9 co. 2 L n. 205/00, hanno presentato una nuova istanza di fissazione dell’udienza i ricorrenti M.A. e M.M..
All’udienza del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

Rileva il Collegio che il ricorso in esame è in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato, nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorso risulta improcedibile e inammissibile con riferimento a tutti i ricorrenti che non hanno presentato nuova istanza di fissazione di udienza, ivi compreso S.E. (peraltro destinatario della sentenza T.A.R. Bari n. 267/2001), nonché con riferimento a M.A., atteso che il predetto ha proposto identica azione già definita con sentenza T.A.R. Bari n. 2985/2000, per violazione del principio del ne bis in idem.
Il ricorso risulta altresì inammissibile e improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in relazione all’intervenuta conciliazione della vertenza come da relativi verbali innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bari; e ciò con riferimento ai ricorrenti T.N. (verbale del 13.6.01), D.T.F. (verbale del 9.5.01), B.V., P.F. e S.M. (verbale del 20.4.01); D.G.V. (verbale del 9.5.01), Citarella Gabriele (verbale del 20.4.01).
Senza peraltro considerare – quanto all’unica posizione rimasta (M.M.) – che il ricorso risulta comunque infondato nel merito.
Ritiene infatti il Collegio di condividere pienamente gli specifici precedenti espressi da questo Tribunale (ex multis TAR Bari – I Sezione n. 5935/2004).
Ed invero, come già da tempo affermato sia da questo Tribunale (Sez. II, 5 febbraio 2001 n. 274), che dal giudice di appello (Cons. Stato, VI Sez., 27 maggio 1998 n. 822), al fine della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, non rileva l’art. 2120 Cod. civ., in quanto nella suddetta materia gli artt. 2021 e 2121 Cod. civ. e i principi generali ad essi sottesi vengono in rilievo, in materia di pubblico impiego, soltanto in via sussidiaria, e cioè nei limiti in cui detta materia non sia diversamente regolata da norme speciali, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2129 Cod. civ.
Pertanto il parametro normativo da assumere per la individuazione della base di computo dell’indennità di buonuscita dei dipendenti delle XX è costituito dagli artt. 24 e 26 lett. c) del C.C.N.L. degli autoferrotramvieri del 23 luglio 1976.
Tali norme indicano tassativamente ed esaustivamente gli emolumenti che concorrono alla definizione di "retribuzione normale" da assumere per il calcolo dell’indennità di buonuscita (Cons. Stato, VI Sez., 1 settembre 1997 n. 1235, 13 gennaio 1999 n. 16 e 2 marzo 2000 n. 1108; T.A.R. Bari, I Sez., 16 settembre 1995 n. 812, 5 maggio 2000 n. 1735, 29 luglio 2000 n. 3421), e fra di essi non figura alcuno degli emolumenti ai quali i ricorrenti fanno riferimento.
Trova quindi applicazione il principio, ripetutamente affermato da questo T.A.R. con pronunce (I Sez. 5 maggio 2000 n. 1735; 29 luglio 2000 n. 3434), alle cui conclusioni ha aderito anche il giudice di appello (Cons. Stato, VI Sez., 2 marzo 2000 n. 1108), secondo il quale in sede di individuazione della base di computo dell’indennità di fine rapporto ciò che rileva non è il carattere sostanziale di ciascun emolumento, cioè la possibilità di riconoscere ad esso natura retributiva con carattere fisso e continuativo, bensì il dato formale costituito dalle relative norme di legge e dalla contrattazione collettiva.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale suindicato non possono pertanto computarsi nella base di calcolo i compensi per lavoro straordinario e festivo, le indennità di trasferta e di diaria (C.d.S. 1235/97), l’indennità di turnazione, atteso che il compenso per lavoro straordinario, anche se in ipotesi prestato in modo continuativo, non risulta ricompreso tra le espresse e tassative previsioni rivenienti dalla contrattazione collettiva.
Conseguentemente vanno esclusi dalla base di calcolo non solo tutti i compensi e le indennità caratterizzati da occasionalità e discontinuità, ma anche tutte le voci non espressamente previste dalle norme pattizie.
Gli emolumenti e le indennità menzionati dai ricorrenti non rientrano pertanto fra quelli tassativamente indicati dalla contrattazione collettiva, cui è riservata in via esclusiva la relativa individuazione, atteso che la normativa in questione (tra l’altro artt. 24 e 6 lett. c C.C.N.L. del 76) è stata rispettata dalle XX..
Tali voci e indennità, pertanto, sono state legittimamente escluse dalla base di calcolo.
Non risulta dunque violata la normativa di cui alla contrattazione collettiva, ne" risultano vulnerati i principi di cui all’ art. 36 Cost. (Cass.Sez. Lavoro 9/7/2004 n. 12769).
La domanda e" altresì infondata non solo con riferimento alla disciplina dell’indennità di buonuscita antecedente all’entrata in vigore della L. 29/5/82 n. 297, ma anche con riferimento al T.F.R. introdotto e disciplinato dalla predetta legge, atteso che – nel primo caso – la contrattazione collettiva ha puntualmente e tassativamente disciplinato le voci e le indennità da ricomprendere nella "retribuzione normale", mentre – nel secondo caso – la norma richiede comunque il requisito della non occasionalità, presupponendo – in luogo della continuità dell’erogazione – il carattere fisso e predeterminato delle voci di riferimento, requisiti che non si ravvisano con riferimento alla fattispecie in esame.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Considerata l’esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario (che il Collegio non condivide), si ritiene – comunque e per tale motivo – di dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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