T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 87

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha chiesto alla Regione Puglia di essere ammessa ai benefici previsti dalla normativa comunitaria per il magazzinaggio di vino da tavola rosso della campagna 2006/2007 e precisamente di hl 6.200 nel silos 44 contratto n. 665220007820 e hl. 6.200 nel silos 47 contratto n. 665220007838, allegando il rapporto di prova del Laboratorio Chimico Centro Enologico Meridionale di Caldari di Ortona attestante il valore 1.8g/l per gli zuccheri riduttori e, pertanto, la conformità del prodotto ai requisiti richiesti dall’art. 29 del Reg. CE n. 1623/00

Con note prot. n. 134 e prot. n. 135 del 3.1.07, la Regione Puglia ha approvato le due domande di aiuto.

Successivamente, con note 14694 e 14695 del 10.10.07, l’Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari – Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Foggia, nel comunicare l’esito delle analisi dei due prelievi dei campioni di vino del 7.9.07 (valore degli zuccheri riduttori 2,6g/l in ognuno dei silos), ha respinto la domanda di aiuto, in ragione della non conformità del predetto valore ai parametri previsti dal citato art. 29.

Su istanza della ricorrente l’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura ha disposto la ripetizione delle analisi da effettuarsi a cura del laboratorio C. s.r.l. di Lucera.

In questo caso il valore degli zuccheri riduttori è risultato nella norma e precisamente per il silos 44 contratto n. 665220007820 a 1,3 g/l e per il silos 47 contrato n. 665220007838 a 1,6 g/l.

L’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura, ritenendo di dover procedere ad un ulteriore valutazione, ha conferito incarico dapprima all’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Velletri e, riscontrata l’impossibilità dello stesso all’esecuzione, con nota del 6.12.07 prot. n. 18130, al Laboratorio SEA di Marino (RM).

Le analisi hanno attestato il valore degli zuccheri riduttori per il contratto n. 665220007820 a 1,89 g/l e per il contrato n. 665220007838 a 1,79 g/l.

Con l’impugnata nota prot. n. 2480 del 15.2.08, l’Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia nel comunicare il diniego di approvazione dei contratti di che trattasi – sul presupposto della non conformità dei campioni di vino ai requisiti richiesti – ha sostanzialmente risolto gli stessi.

La LE.VIN. Sud ha quindi impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe con ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione;

2) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, sotto diverso profilo;

3) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione;

4) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione;

5) violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90 e succ. mod.; eccesso di potere per illogicità, omessa istruttoria, difetto di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio innanzi al T.A.R. Lazio la Regione Puglia e l’A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza T.A.R. Lazio Sezione Seconda ter n. 2878/08 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Con motivi aggiunti depositati in data 5.1.09, la ricorrente ha dedotto i seguenti ulteriori motivi di censura:

6) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, del R.D. n. 2033 del 15.10.1925, del D. M. del 21.12.01, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione;

7) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, del R.D. n. 2033 del 15.10.1925, del D. M. del 21.12.01, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 11.6.08, la Regione Puglia ha proposto ricorso per regolamento di competenza, atteso che la ricorrente ha erroneamente impugnato i provvedimenti innanzi al T.A.R. Lazio, essendo viceversa competente il T.A.R. Bari.

In assenza di adesione, con ordinanza n. 851 del 2.7.08, il T.A.R. Lazio ha autorizzato la rimessione del fascicolo per la definizione del predetto regolamento al Consiglio di Stato che, con decisione n. 6233/08, in accoglimento ricorso, ha definitivamente statuito la competenza territoriale del T.A.R. Bari.

Si sono quindi costituiti innanzi al T.A.R. Puglia Bari la ricorrente, nonché il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l’A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, queste ultime contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 3 dicembre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

Rileva preliminarmente il Collegio che sul ricorso in esame deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Occorre richiamare in punto fatto talune significative circostanze.

Ed invero, nel caso di specie la ricorrente, ha presentato due distinte istanze per ottenere gli aiuti comunitari per il magazzinaggio di lunga durata del vino da tavola, aiuti comunitari previsti per preservare l’equilibrio del mercato, in relazione al danno rinveniente dalla immissione sul mercato di un eccesso di prodotto, con riferimento al vino da tavola rosso di cui al silos n. 44, rispettivamente, al silos n. 47.

A seguito della valutazione di compatibilità dell’intervento proposto rispetto ai criteri definiti dalla normativa comunitaria per il contratto di magazzinaggio di che trattasi, la Regione Puglia – con note n. 134 e n. 135 del 3.1.2007 – ha approvato i contratti in questione.

In conseguenza della intervenuta approvazione regionale, la ricorrente ha maturato il diritto di conseguire l’aiuto comunitario previsto.

Successivamente, a seguito di accertamenti eseguiti sui campioni di prodotto immagazzinato, in ragione di una accertata non corrispondenza dello stesso rispetto alle caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria, nonché alla stregua della circolare A.G.E.A. n. 35 del 5.12.2006, la Regione Puglia ha sostanzialmente revocato l’approvazione dei contratti, determinandosi per la non approvazione degli stessi, con conseguente venir meno del presupposto costitutivo del diritto all’erogazione degli aiuti comunitari.

La contestazione in fatto in ordine alla validità del metodo di analisi seguito, nonché in ordine ai risultati degli accertamenti ha condotto la ricorrente alla instaurazione del giudizio in esame.

Ciò premesso, rileva il Collegio che, nelle controversie relative alla concessione di sovvenzioni o contributi ai privati da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione e realizzazione di determinate attività economiche e produttive, il discrimine per la individuazione del Giudice fornito di giurisdizione è costituito dalla natura delle posizioni giuridiche incise dal provvedimento e dalla natura del potere esercitato, secondo la combinata lettura del petitum e della causa petendi, anche al di là della formale prospettazione della domanda.

Il privato, pertanto, è titolare di una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata alla verifica dei presupposti e/o all’attribuzione del beneficio ovvero – successivamente – nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela ma solo relativamente all’annullamento d’ufficio per vizi di legittimità inficianti il procedimento di attribuzione del beneficio medesimo; viceversa il privato, che abbia già ottenuto il riconoscimento della sussistenza dei presupposti ovvero beneficiato della concessione del contributo o finanziamento, liquidato in tutto o meno, è titolare di una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla fase successiva di revoca o decadenza dal beneficio, avente come oggetto la pretesa di mantenere e conservare l’agevolazione concessa e/o la disponibilità materiale delle somme eventualmente già erogate (cfr. Cass. SS.UU. n. 225/2001 e 5617/2003; C.d.S. n. 4518/2007).

Tale ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, trattandosi di revoca del beneficio già concesso, sulla base di oggettivi accertamenti di analisi, ai quali risulta estranea qualsivoglia forma di discrezionalità amministrativa, attesa la natura puramente tecnica degli accertamenti medesimi.

Proprio in ragione di quanto sopra deve ritenersi – esclusa la discrezionalità amministrativa nell’agire dell’Amministrazione – che la posizione fatta valere dalla ricorrente debba necessariamente qualificarsi come avente consistenza di diritto soggettivo, dipendendo l’attribuzione o meno del beneficio esclusivamente da una valutazione tecnico discrezionale, il cui esito in un caso o nell’altro risulta vincolante per l’Amministrazione.

Il ricorso in esame risulta dunque inammissibile per difetto di giurisdizione del G. A.

La rilevata inammissibilità del ricorso sotto tale profilo (che trova numerosi e specifici precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale) è assorbente e preliminare rispetto ad ogni altra considerazione.

In tal senso deve dunque provvedersi.

Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.

Ricorrono tuttavia motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processualcivilistici.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere, Estensore

Paolo Amovilli, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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