Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-07-2012) 12-09-2012, n. 34945 Liberazione anticipata

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Delehaye che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il 20 settembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce accoglieva il reclamo interposto da S.G. avverso l’ordinanza emessa dal locale Magistrato di sorveglianza che, in data 24 dicembre 2010, aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata in relazione ai semestri di pena sofferti dal 29 settembre 2008 al 29 settembre 2010 in relazione alla pena determinata con provvedimento di cumulo emesso il 18 gennaio 2001 dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Bari.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Lecce, il quale lamenta carenza e illogicità della motivazione alla luce della saldezza e durevolezza del vincolo associativo di S. alla "sacra corona unita", confermato e reso attuale dall’omicidio del figlio di S.F. (avvenuto l'(OMISSIS)), del comportamento tenuto da S.G., in costanza del regime di semilibertà, il 24 maggio 2010, data in cui i Carabinieri notavano in prossimità della sua abitazione due individui pregiudicati che, alla vista delle Forze dell’ordine, dichiaravano di avere sbagliato indirizzo e di essere alla ricerca di una donna, al contempo, vedevano S. affacciarsi alla finestra e, subito dopo, ritrarsi all’interno.

3. Con memoria del 13 luglio 2012, pervenuta alla cancelleria di questa Corte il successivo 16 luglio, il difensore di S. confutava le argomentazioni svolte dal Procuratore generale e la lettura dal medesimo fornita alla informativa dei Carabinieri, contenente l’illustrazione del comportamento ritenuto indicativo della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1^, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203).

In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente plurimi vizi della motivazione, non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale del provvedimento impugnato abbia -come nella specie- una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze acquisite, indicative univocamente del positivo percorso di recupero intrapreso da S.G., quale desumibile dall’assenza di rilievi, dalla positiva fruizione di numerose licenze, dallo svolgimento, con impegno e zelo, di attività lavorativa e di volontariato. In tale contesto l’ordinanza impugnata ha, altresì, evidenziato, con iter argomentativo immune da vizi logici e giuridici, la mancanza di rilevanza probatoria, al fine di fondare con ragionevole plausibilità un giudizio di persistenza di collegamenti con ambienti della criminalità organizzata, dell’isolato episodio del 24 maggio 2010, caratterizzato da assenza di univocità nella ricostruzione dell’accaduto.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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