Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-07-2012) 12-09-2012, n. 34944

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il giorno 1 giugno 2011 la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da L.P. e R.F. volta ad ottenere la declaratoria di incompetenza della locale Procura generale ad eseguire la sentenza emessa dalla locale Corte d’appello il 30 giugno 2008 e la conseguente revoca degli ordini di esecuzione alla luce della decisione della Corte di Cassazione che aveva annullato la predetta sentenza limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80.

2.Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto a firma del comune difensore di fiducia, L. e R., i quali formulano due ordini di censure.

Lamentano l’inosservanza delle disposizioni in tema di competenza funzionale del giudice dell’esecuzione.

Denunciano, inoltre, la violazione degli artt. 648, 650, 665, comma 3, e art. 624 c.p.p.: in proposito, dopo avere evidenziato l’autonomia delle nozioni di giudicato e di esecutorietà di una decisione, argomentano che il passaggio in giudicato realizza l’esaurimento del giudizio sul capo d’imputazione specifico, non interessato dall’annullamento, ma non produce anticipati e parziali risultati di esecutorietà della condanna. Pertanto, in caso di annullamento parziale con rinvio, deve ritenersi del tutto legittimo il differimento dell’esecuzione delle parti della sentenza non annullate ad un tempo successivo.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Relativamente all’eccezione di incompetenza funzionale la Corte osserva che la regola fissata dall’art. 665 c.p.p., comma 3, che, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, individua il giudice del rinvio quale giudice competente per l’esecuzione, ha una portata di carattere generale ed opera, in ossequio al principio di unicità dell’esecuzione, anche qualora l’annullamento riguardi – come nel caso in esame – soltanto alcuni degli imputati.

2. A proposito delle restanti censure, il Collegio rileva quanto segue. In presenza di una decisione emessa nei confronti di una pluralità di imputati, qualora la decisione divenga irrevocabile nella parte relativa all’affermazione di penale responsabilità anche per uno solo o per alcuni dei reati contestati e contenga l’indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, la sentenza deve essere messa in esecuzione, poichè il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione relativamente ad altri titoli di reato non incide, in ossequio al principio di formazione progressiva del giudicato, sulla immediata eseguibilità delle statuizione residue contraddistinte da una propria autonomia (Sez. Un. 9 ottobre 1996, Vitale; Sez. 1^, 20 marzo 2000, n. 2071, Soldano;

Sez. 5^, 2 luglio 2004, n. 2541, Pipitone).

3. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi sinora enunciati, ravvisando la competenza funzionale della Corte d’appello di Catania in funzione di giudice dell’esecuzione e osservando che non erano state interessate dall’annullamento con rinvio le statuizioni concernenti i capi b) – per il quale era stata irrogata la pena complessiva di quindici anni di reclusione, comprensiva dell’aumento di tre anni per l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 -, a) -in relazione al quale era stata inflitta la pena di nove mesi di reclusione – g) – con riguardo al quale era stata applicata la pena di tre mesi di reclusione -.

Pertanto, la pena complessiva di dieci anni e otto mesi di reclusione (risultante dalla diminuzione di un terzo, ex art. 442 c.p.p., della pena complessiva di sedici anni di reclusione), irrogata con la sentenza della Corte d’appello di Catania del 30 giugno 2008, era stata legittimamente inclusa dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania nell’ordine di esecuzione n. 88/2011 del 22 febbraio 2011 e, successivamente, compresa nel provvedimento di cumulo emesso dalla stessa Autorità giudiziaria l’8 marzo 2011.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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