Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-07-2012) 12-09-2012, n. 34976

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma si pronunciava in senso favorevole alla estradizione verso la Repubblica di Romania del cittadino rumeno B.G.R., nei cui confronti il Tribunale di Arad aveva in data 21 maggio 2003 emesso sentenza di condanna alla pena di otto anni di reclusione, divenuta irrevocabile il 30 giugno 2003, per consumo e traffico di sostanze stupefacenti del tipo ecstasy commesso in (OMISSIS) nell’anno (OMISSIS), limitatamente alla condotta di traffico di stupefacenti, escluso il consumo.

2. Ricorre per cassazione l’estradando, a mezzo del difensore avv. Pasquale Longo, il quale denuncia con un unico motivo la inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dei presupposti per la estradizione, dato che il processo a carico del B. si era svolto in violazione dei diritti di difesa, non essendogli stato consentito di ottenere l’audizione di vari testi che avrebbero potuto attestare che egli si era limitato ad acquistare un quantitativo di ecstasy destinato a un consumo di gruppo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. E’ giurisprudenza costante quella secondo cui le eventuali violazioni dei diritti di difesa e, in genere, i vizi processuali che si assume essersi prodotti nel procedimento penale davanti allo Stato che ha proposto la domanda di estradizione non possono essere dedotti nell’ambito del procedimento di estradizione passiva, a meno che essi, a norma dell’art. 705 cod. proc. pen., ovvero trattandosi come nel caso di specie di estradizione retta dalla Convenzione europea di estradizione, non implichino che non siano stati assicurati all’estradando i diritti fondamentali (vedi, ex ).

Nella specie non ricorre un simile presupposto, essendosi il ricorrente limitato a dedurre che nel procedimento davanti all’a.g.

rumena non erano stati ammessi testi a discarico, che avrebbero potuto dimostrare l’uso di gruppo della sostanza stupefacente;

valutazione che non è evidentemente sindacabile dall’a.g. italiana.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille.

La Cancelleria provvedere a norma dell’art. 203 disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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