Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-07-2012) 12-09-2012, n. 34966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in espigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza in data 7 febbraio 2007 del Tribunale di Legnago, appellata da C.R., condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Z.L., liquidato in Euro 18.000, in quanto responsabile dei reati, in continuazione tra loro di lesioni personali aggravate (capo A) e maltrattamenti in famiglia (capo B), commessi fino all'(OMISSIS).

3. Ricorre personalmente per cassazione l’imputato, deducendo, con un primo motivo, l’erronea mancata declaratoria della prescrizione, maturatasi prima della pronuncia impugnata; e con un secondo motivo, la eccessiva quantificazione del danno riconosciuto alla parte civile.
Motivi della decisione

1. Va accolto il motivo circa la intervenuta prescrizione del reato, con la precisazione che essa si è maturata il 7 febbraio 2012, e quindi dopo la pronuncia di appello, tenuto conto delle sospensioni (che hanno protratto a tale data il termine scadente, a norma dell’art. 157 cod. pen., il 11 giugno 2009).

2. Il secondo motivo appare manifestamente infondato, avendo la Corte di appello già preso in esame analoga censura, ineccepibilmente osservando che la durata di circa sei anni dei maltrattamenti, le lesioni inflitte, e il grave turbamento anche psicologico arrecato alla persona offesa, con riverberi anche sulla crescita equilibrata della figlia minore che aveva assistito ad alcuni episodi di violenza, giustificavano ampiamente l’ammontare della liquidazione dei danni morali determinata in primo grado.

A fronte di tale motivazione il ricorrente si limita a sostenere la "sostanziale modestia" degli addebiti, adducendo genericamente, e contro ogni evidenza, che le condotte delittuose erano state realizzate in soli due giorni.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio agli effetti penali perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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