Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-07-2012) 05-09-2012, n. 33882 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo – Motivi della decisione

1. G.L. ricorre per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello di Potenza, in epigrafe indicata, confermativa della sentenza datata 16 febbraio 2011, con cui il Tribunale di Melfi lo aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di cui all’art. 328 c.p., comma 1, perchè, in qualità di consulente tecnico di ufficio, nominato nell’ambito della causa civile n. 367/1996 tra A.E. e C.G., pendente dinanzi al Tribunale di Melfi, indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia, doveva esser compiuto senza ritardo.

Emerge dalla sentenza impugnata che, convocato per fornire chiarimenti in ordine alla relazione di consulenza già depositata, all’udienza del 21 gennaio 2003, il G. compariva personalmente e chiedeva un termine per depositare una relazione integrativa.

L’udienza veniva rinviata per tale motivo al 20 maggio 2003, ma il consulente non compariva nè forniva alcuna giustificazione, malgrado le reiterate e successive ordinanze del giudice (ben sei) notificategli sino al 15 febbraio 2005.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

a) "erronea applicazione della legge penale sotto la specie della violazione dell’art. 187 c.p.p. in correlazione all’art. 192 c.p.p., n. 2 e all’art. 530 c.p.p.";

b) "inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 157 e 158 c.p., art. 161 c.p., n. 2".

3. Con il primo motivo si reitera una doglianza già motivatamente rigettata dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la pretestuosità della censura, con cui l’appellante assumeva che dagli atti di causa non emergeva la prova che il G. avesse prestato il giuramento di rito nella causa civile e che avesse accettato l’incarico di consulente.

L’accertata presenza del consulente all’udienza del 21 gennaio 2003, nella quale egli stesso chiedeva ed otteneva un termine per fornire i richiesti chiarimenti, mediante una relazione scritta integrativa, e il contenuto dei verbali della causa civile del 1 ottobre 2002 e del 13 gennaio 2004, privano di ogni fondamento censure che utilizzano pretestuosamente la mancata acquisizione del verbale di prestazione del giuramento.

4. L’inammissibiltà del predetto motivo non consente neppure il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, ciò che preclude la possibilità di prendere in considerazione il secondo motivo, con cui si deduce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass. SU. n. 32/2000).

5. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012

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