Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-07-2012, n. 12255 Inabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 aprile 2008 la Corte d’Appello di Catanzaro, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola del 13 gennaio 2005 che ha rigettato la domanda di A. A. intesa ad ottenere il riconoscimento della rendita a carico dell’INAIL per la ritenuta sussistenza di postumi invalidanti permanenti conseguenti ad infortunio sul lavoro, riconoscendo solo l’inabilità assoluta temporanea. La Corte territoriale ha fondato tale decisione sulla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio di primo grado che ha quantificato nella misura dell’8% la riduzione della capacità lavorativa generica conseguente all’infortunio sul lavoro patito dall’ A..

L’ A. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste con controricorso l’INAIL che ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ. e del R.D. n. 1368 del 1941 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e del D.P.R. 1124 del 1965, art. 66 e art. 74, comma 1. In particolare si censura la sentenza impugnata nella parte in cui motiva il rigetto della domanda ritenendo altamente improbabile che gravi disturbi non avvertiti dall’ A. al momento della visita del CTU siano stati poi indicati come conseguenza dell’infortunio ad oltre dieci anni dal sinistro, considerando che la certificazione medica attestante detti disturbi è comunque di epoca anteriore a quella sopra indicata.

Inoltre la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione la consulenza tecnica di parte senza darne alcuna motivazione.

Con il secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che è improbabile che la patologia neurologica possa essere insorta dopo oltre dieci anni dall’infortunio, senza tenere conto delle risultanze obiettive emerse dalla consulenza tecnica.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente riferendosi entrambi alle risultanze della consulenza tecnica su cui sono fondate le pronunce dei giudici di merito. I motivi sono infondati. Questa Corte costantemente afferma che la valutazione delle risultanze probatorie rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati, non potendo, perciò, il giudice esimersi, con riguardo alla consulenza tecnica, da una puntuale e dettagliata motivazione, purchè i rilievi mossi risultino specifici e argomentati, e non mere argomentazioni difensive di dissenso alle valutazioni compiute al fine di far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice all’opinione che di essi abbia la parte (per tutte Cass. 23 novembre 2005 n. 24589). Nel caso in esame il ricorrente muove critiche alla valutazione delle prove con particolare riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio alla quale il giudice di merito ha fatto riferimento in modo non acritico ma accettandone criticamente le risultanze con giudizio comunque condivisibile e logico, non suscettibile di censure in sede di legittimità.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *