Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-07-2012) 30-07-2012, n. 31043 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con istanza formulata a norma della L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 54, il condannato M.S. chiedeva l’applicazione della liberazione anticipata pari a 270 giorni su sei semestri di espiazione pena effettuati senza rimarchi. Il Magistrato di sorveglianza di Genova con ordinanza del 7.12.2011 emessa de plano rigettava la richiesta.

Avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza M.S. personalmente propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

illeggibilità della motivazione manoscritta, equiparabile all’ipotesi di mancanza della motivazione; sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio in relazione ai sei semestri di carcerazioni svoltisi regolarmente.
Motivi della decisione

A norma della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69 bis, comma 3, il mezzo di gravame consentito avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull’istanza di liberazione anticipata è costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, mentre non è consentito il ricorso diretto per cassazione che, se proposto, va qualificato come reclamo e trasmesso al tribunale competente in applicazione del principio di conservazione dell’impugnazione espresso nell’art. 568 cod. proc. pen., comma 5, (Sez. 1, n. 28598 del 3/07/2008, Rv. 240483).
P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Genova.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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