Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-07-2012) 30-07-2012, n. 31042 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ott. Aniello Roberto che ha chiesto di dichirarsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 12.10.2011 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto L.M. contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata relativamente al periodo 19.8.2008/19.8.2009.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato dichiarava di ricorrere per cassazione per "violazione della L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 54, nonchè per mancanza di motivazione" formulando concretamente un motivo di ricorso con cui censurava l’ordinanza impugnata per "illogicità e contraddittorietà del ragionamento giustificativo" poichè il Tribunale aveva omesso di tenere nel debito conto la circostanza che L. aveva dato prova di partecipare all’opera di rieducazione mediante lo svolgimento di regolare attività lavorativa debitamente autorizzata nel periodo degli arresti domiciliari.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso concretamente formulato, con il quale si censura l’ordinanza per avere omesso di valutare positivamente il regolare svolgimento da parte di L.M. dell’attività lavorativa, in realtà non evidenzia alcun vizio di illogicità o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza, quale giudice del gravame proposto a mezzo del reclamo, non è incorso nel vizio di mancanza di motivazione, ma ha attribuito valenza ostativa, ai fini della concessione del beneficio richiesto, alle due denunce per i reati previsti dall’art. 385 cod. pen. e dalla L. n. 895 del 1967, art. 2, intervenute a carico del condannato in ciascuno dei semestri oggetto di valutazione. Con riferimento all’episodio di evasione per cui vi è stata sentenza di assoluzione, il Tribunale ha ulteriormente argomentato di attribuire rilievo negativo alla condotta del condannato che, comunque, non si è attenuto alle prescrizioni imposte, allontanandosi dall’abitazione senza preventivo avviso all’autorità preposta al controllo, mentre con riferimento alla denuncia per il reato previsto dalla L. n. 895 del 1967, art. 2, ne ha rilevato la permanente pendenza. Le difformi valutazioni della complessiva condotta del condannato; prospettate nel ricorso;

implicano apprezzamenti di merito esclusi nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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