Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-07-2012) 30-07-2012, n. 31039 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza emessa il 14 dicembre 2011, ha respinto l’appello proposto da M.F. avverso le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della sede, in data 13 giugno 2011, 29 luglio 2011 e 20 settembre 2011, di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata all’appellante per il delitto previsto dall’art. 416 bis cod. pen..

2. Avverso la predetta ordinanza il M. ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore di fiducia, il quale denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il 30 aprile 2012 è pervenuta dichiarazione di rinuncia all’impugnazione dello stesso difensore, il quale rappresenta che il M., con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Reggio Calabria in data 8 marzo 2012, è stato assolto dal delitto previsto dall’art. 416 bis cod. pen. e rimesso in libertà.
Motivi della decisione

3. Premesso che la rinuncia all’impugnazione del difensore di fiducia del ricorrente, il quale sia privo di procura speciale per il compimento del medesimo atto, non ha alcun effetto processuale, neppure nell’ipotesi che lo stesso difensore abbia proposto il gravame, ostandovi il disposto di cui all’art. 589 cod. proc. pen., comma 2, che postula la necessità della medesima procura (conformi, tra le molte, Sez. 1, n. 7764 del 27/01/2012, dep. 28/02/2012, Santonastaso, Rv. 252080, e Sez. 4, n. 41557 del 21/10/2010, dep. 24/11/2010, Gallonetto, Rv. 248453), nel caso in esame il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non per rinuncia all’impugnazione proposta dal difensore, privo di procura speciale, bensì per sopravvenuta carenza di interesse, risultando per tabulas l’assoluzione e l’immediata scarcerazione del M. per non aver commesso il fatto associativo di tipo mafioso, attribuitogli nel titolo custodiale di cui era stata richiesta la revoca.

Occorre qui richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, in tema di ricorso avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale, nelle more revocati o divenuti inefficaci, ha stabilito che l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, in riferimento ad una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, deve formare oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla mancata decisione, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 01/03/2011, Testini, Rv. 249002).

Poichè, nella fattispecie, il M., rimesso in libertà In data 8 marzo 2012, non ha personalmente dedotto il suo interesse a coltivare il gravame davanti a questa Corte ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, il ricorso deve essere dichiarato d’ufficio inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente nè alle spese del procedimento, nè al pagamento della sanzione pecunlaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997,’ dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/200e dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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