Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-07-2012) 30-07-2012, n. 31038

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania richiedeva al Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale l’emissione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di L.S. + otto, indagati per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti di veicoli e macchinari industriali all’interno di cantieri edili e terreni privati, oltre ad una pluralità di delitti-fine di furti pluriaggravati.

Con ordinanza del 2.12.2010 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza territoriale ad emettere la misura richiesta disponendo direttamente la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina (provvedimento poi corretto con l’invio degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti).

Secondo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania tutti i reati contestati erano connessi tra loro a norma dell’art. art. 12 cod. proc. pen. con conseguente applicazione del criterio di determinazione della competenza territoriale stabilito dall’art. 16 cod.proc.pen. che, in caso di reati di pari gravità, assegna la competenza per territorio per tutti i reati connessi al giudice competente per il primo reato, individuato nel furto pluriaggravato descritto al capo b), commesso in (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS).

Ricevuti gli atti, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Patti con ordinanza del 4.2.2012 ha proposto conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 cod. proc. pen. nei seguenti termini: premesso di concordare con la propria competenza territoriale unicamente in ordine al reato di furto aggravato descritto al capo b), in relazione a tutti i restanti capi di imputazione eccepiva la insussistenza di elementi comprovanti il nesso di connessione tra il delitto associativo ed i reati fine di furto pluriaggravato; tra i reati fine non era configurabile il rapporto di connessione idoneo a determinare lo spostamento della competenza territoriale in quanto essi non riguardavano i medesimi imputati.
Motivi della decisione

Il conflitto deve essere regolato con l’affermazione della competenza territoriale del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, ad esclusione del reato previsto al capo b) per il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Patti non ha declinato la propria competenza.

Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell’eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall’adesione ad esso, uno o più sodali, nell’ambito del generico programma criminoso, abbiano già individuato specifici fatti di reato, da loro poi effettivamente commessi (Sez. 1, n. 46134 del /21/10/2009,Rv.

245503). Nel caso in esame non vi è alcun atto indicato dal giudice che ha dato causa al conflitto, o risultante comunque dagli atti trasmessi, dal quale si possa desumere che sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso(nel territorio di Catania secondo il capo di imputazione) i singoli reati-fine fossero già stati previamente deliberati e decisi.

Inoltre, secondo un orientamento ugualmente costante di questa Corte, la connessione "soggettiva" prevista dall’art. 12 cod. proc. pen., lett. b) fondata sulla astratta configurabilità del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen., comma 2, così come la connessione teleologia prevista dall’art. 12 cod. proc. pen., lett. c) sono idonee a determinare lo spostamento della competenza territoriale limitatamente all’ipotesi in cui sussista identità tra i soggetti autori dei fatti ritenuti in continuazione, ovvero tra i soggetti autori del reato-mezzo e dei reati fine; in proposito si deve considerare che il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, secondo le regole ordinarie di attribuzione della competenza territoriale, obbliga ad una interpretazione restrittiva del criterio derogatorio della competenza per ragioni di connessione previsto dall’art. 16 cod. proc. pen. (inevitabilmente connotati da maggiore discrezionalità) tale da non sottrarre il coimputato al proprio giudice naturale (Sez. 1^, n. 3962 del 02/07/1998 Rv. 211170; Sez. 4, n. 10122 del 17/01/2006 Rv. 233714;

Sez. 1^, n. 23591 del 27/05/2008 Rv. 240205; Sez. 1, n. 25723 del 20/05/2008 Rv. 240462; Sez. 4, n.27457del 10/03/2009 Rv. 244516). Nel caso in esame tale identità soggettiva non ricorre poichè i furti e gli altri reati-fine contestati dal capo b) al capo k) risultano imputati a soggetti di volta in volta diversi.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania al quale dispone la trasmissione degli atti.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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