Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-07-2012) 30-07-2012, n. 31037

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 24 dicembre 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta di esecuzione del dissequestro, disposto con provvedimento successivamente confermato dal Tribunale del riesame 1 dicembre 2011. Osservava, in proposito, che dalle note della Guardia di Finanza in data 13 dicembre 2011 e 9 dicembre 2011 emergeva un contrasto tra imputato e istituto di credito (Monte dei Paschi di Siena) circa l’effettiva esecuzione del dissequestro e che, trattandosi di controversia sulle modalità attuative di un provvedimento cautelare, la competenza apparteneva al Tribunale di Catanzaro che aveva adottato l’ultima statuizione precettiva riguardo all’obbligo di restituzione.

2.11 26 gennaio 2012 il Tribunale del riesame di Catanzaro dichiarava a sua volta la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione. Argomentava che l’ordinanza in data 1 dicembre 2011 – adottata ai sensi dell’art. 309 c.p.p. a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della precedente decisione – con la quale era stato disposto il dissequestro di 4/5 dello stipendio netto della ricorrente, accredito sul conto corrente bancario n. (OMISSIS) intestato alla P. era stata superata dai successivi provvedimenti emessi, quale giudice procedente, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme che, già in data 1 dicembre 2010, aveva limitato l’originaria misura reale ad 1/5 della retribuzione e, successivamente, il 14 maggio 2011, aveva dissequestrato il conto corrente, oggetto dell’originario sequestro del 13 ottobre 2010 e, quindi, dell’ordinanza del riesame dell’1 dicembre 2011.
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

2. Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme.

3.Come esattamente rilevato dal Tribunale del riesame, il provvedimento della cui esecuzione si controverte è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme che, dopo avere disposto, l’1 dicembre 2011, il parziale dissequestro di 4/5 dello stipendio netto della ricorrente, accredito sul conto corrente bancario n. 40669.23 intestato alla P., ha, in seguito, e, precisamente,, il 14 maggio 2011, ordinato il dissequestrato del conto corrente, oggetto dell’originario sequestro del 13 ottobre 2010 e, quindi, dell’ordinanza del riesame dell’1 dicembre 2011.

4. Deve essere, pertanto, dichiarata la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme, cui gli atti vanno trasmessi.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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