Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-07-2012) 30-07-2012, n. 31031 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 14 gennaio 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma non convalidava il fermo di M.O., applicava in via d’urgenza nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 609 quater, comma 1, n. 1, art. 600 ter c.p. e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Velletri, territorialmente competente.

2. Il 27 gennaio 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri dichiarava la propria incompetenza per territorio, osservando che la fattispecie di cui all’art. 600-ter c.p., ai sensi del disposto di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p., rientra nella competenza della Procura della Repubblica di Roma e che sussisteva l’ipotesi di connessione di cui all’art. 12, lett. b) c.p.p. Disponeva, pertanto, la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.

Osserva in diritto.

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

2. Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

3. L’art. 51 c.p.p., comma 3 quinquies, attribuisce all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente lo svolgimento delle indagini relative, tra l’altro, al delitto previsto dall’art. 600 ter c.p..

E’, all’evidenza, ravvisabile il vincolo della continuazione tra il suddetto delitto e gli altri reati contestati all’imputato.

Vertendosi in ipotesi di connessione ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, e art. 12 c.p.p., lett. b), la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave, da individuarsi, nel caso di specie, in quello disciplinato dall’art. 600 ter c.p..

4. Deve essere, pertanto, dichiarata la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui gli atti vanno trasmessi.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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