Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-07-2012) 30-07-2012, n. 31025 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza deliberata il 1 aprile 2011, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto da F.G., ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 quinquies, di ordinamento penitenziario (abbreviata in Ord. Pen.), come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. g), avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 11 agosto 2010 di applicazione per anni quattro del regime differenziato di detenzione, di cui allo stesso art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen..

Ha rilevato il Tribunale che il decreto ministeriale era stato notificato in data 11 agosto 2010 al F., condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio e ad anni 12 e mesi 6 di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso e trasferimento illecito di capitali, nonchè in custodia cautelare in carcere per altro episodio di trasferimento illecito di capitali con la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n. 203 del 1991.

I motivi di reclamo risultavano presentati dal difensore di fiducia del F. il 1 settembre 2010 e, quindi, oltre il ventesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento al condannato, avvenuta l’11 agosto 2010 e seguita dall’Immediata dichiarazione dell’interessato di proporre reclamo, con riserva della presentazione dei motivi al difensore.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il F. tramite il difensore di fiducia, avvocato Federico Celano del foro di Novara; l’altro difensore, avvocato Giovanni Castronovo del foro di Palermo, ha depositato note di replica, il 25 giugno 2012, alla requisitoria del Pubblico ministero che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

2.1. Nel ricorso dell’avvocato Federico Celano si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione per la ritenuta intempestività del reclamo, posto che la comunicazione del decreto ministeriale di applicazione del regime penitenziario differenziato fu effettuata, in data 13 agosto 2010, anche al difensore del F., avvocato Giovanni Castronovo, e il successivo 1 settembre, nel rispetto quindi del termine di 20 giorni dalla suddetta comunicazione, l’altro difensore nel frattempo nominato dal condannato, in persona dell’avvocato Federico Celano, provvide ad inoltrare il reclamo a mezzo fax.

Attesa la natura di impugnazione da riconoscere al reclamo,avrebbe dovuto trovare applicazione, quindi, l’art. 585 cod. proc. pen., comma 3, con decorrenza del termine di impugnazione dall’ultima comunicazione, quella del 13 agosto 2010 al difensore, rispetto alla quale i motivi di ricorso, depositati il 1 settembre 2010, dovevano ritenersi tempestivi.

Il ricorrente ha aggiunto che, in ogni caso, avrebbe dovuto applicarsi anche ai reclami avverso il decreto ministeriale di applicazione del trattamento differenziato, di cui all’art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., la regola generale della sospensione feriale dei termini processuali, essendo prevista la possibilità di derogarvi solo su richiesta e nell’interesse dell’interessato, cosicchè, in assenza di manifestata rinuncia come nel caso in esame, la decorrenza del termine di impugnazione avrebbe dovuto essere posticipata al 16 settembre 2010.

L’ammissibilità del reclamo consentirebbe di esaminare il principale vizio denunciato, consistente nell’emissione del decreto da parte di sottosegretario del Ministro della giustizia, privo di delega specifica, con conseguente inesistenza giuridica dell’atto.

2.2. Nelle note di replica, l’avvocato Giovanni Castronovo ribadisce entrambi i motivi di impugnazione: la decorrenza dei termini per la presentazione del reclamo dalla comunicazione del provvedimento al difensore e, comunque, la sospensione di essi nel periodo feriale in assenza di rinuncia dell’interessato; e l’omessa valutazione del vizio genetico del decreto ministeriale di applicazione del regime detentivo differenziato, per eccesso di potere, non risultando il provvedimento emesso dal Ministro della giustizia e non essendo il potere di adottarlo delegabile ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 3, nè delegato in forza del decreto ministeriale, in data 5 giugno 2008, di attribuzione della delega ai sottosegretari del Ministro della giustizia che espressamente escludeva, dall’ambito di essa, i provvedimenti di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 41 bis.

3. Il Pubblico ministero presso questa Corte ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

Va, innanzitutto, rilevato che il termine per la proposizione del reclamo avverso il decreto ministeriale di sospensione delle regole ordinarie di trattamento, adottato a norma della L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 41 bis, comma 2, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2 (Sez. 1, n. 24830 del 15/06/2010, dep. 01/07/2010, Gentile, Rv. 248045; per applicazioni della medesima regola nel procedimento di sorveglianza su diverso oggetto: Sez. 1, n. 17350 del 09/04/2009, dep. 23/04/2009, Schiavone, Rv. 243565; Sez. 1, n. 21904 del 15/05/2008, dep. 30/05/2008, Niccolini, Rv. 240027).

Va aggiunto che, secondo un recente orientamento di questa Corte, qualora il decreto di applicazione o di proroga del regime di cui all’art. 41 bis Ord. Pen. sia stato notificato anche al difensore, in ossequio all’art. 2 della Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria n. 100844 del 9 ottobre 2003, il termine per il difensore per proporre reclamo decorre dal momento della notifica a lui effettuata (Sez. 1, n. 3634 del 19/12/2011, dep. 30/01/2012, Coluccio, Rv. 251851).

Nel caso in esame, come emerge dai dati storici riportati nella narrativa che precede, entrambe le suddette ragioni militano a favore della tempestività del reclamo proposto in pendenza del periodo feriale e, comunque, entro il ventesimo giorno dall’avvenuta sua comunicazione al difensore del detenuto.

Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma perchè proceda alla decisione sul tempestivo reclamo proposto dal F..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’esame del reclamo.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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