Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-07-2012, n. 12222

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.G. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza del 12-6-07 del Tribunale di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento dei danni riportati dall’autovettura di proprietà del ricorrente in uno scontro asseritamente avvenuto con l’autovettura di S.C., guidata da P.G. ed assicurata con la SAI s.p.a..

La Giudice di appello ha confermato il rigetto della domanda sul rilievo che non era stato provato il fatto storico posto a fondamento della richiesta di danni.

Non presentano difese gli intimati.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia vizio di motivazione in relazione all’accertamento del fatto storico-incidente.

Assume il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto inattendibile la testimonianza del teste La., presente al fatto, ed ha valutato in modo illogico e contraddittorio le risultanze della c.t.u..

2. Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha ritenuto che il ricorrente non ha fornito la prova che l’incidente fra le due autovetture si fosse effettivamente verificato, sul rilievo che la testimonianza dell’unico teste presenta intrinseche contraddizioni, sia perchè questi non ricordava neanche il colore dell’autovettura presunta investitrice ,sia perchè si trovava a trenta metri di distanza dal luogo dell’incidente,posizione da cui di notte non avrebbe potuto vedere le modalità del sinistro.

3. Ha rilevato poi che la dinamica riferita dal teste era stata smentita dalle risultanze della c.t.u., che aveva riscontrato sull’autovettura del ricorrente danni incompatibili con le modalità dell’incidente riferite dal teste, in quanto mancavano danni al parafango posteriore destro, dove secondo la deposizione sarebbe l’auto del ricorrente stata attinta dall’auto dei convenuti, mentre i danni più rilevanti risultavano compatibili con uno scontro con uno ostacolo posto frontalmente, scontro frontale non indicato nè dal ricorrente in citazione, nè dal teste.

4. Della linea argomentativa così sviluppata, logica e non contraddittoria, il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve nella prospettazione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito.

5. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Cass. civ., 22 febbraio 2006, n. 3881.

6. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 232 c.p.c..

Viene formulato il seguente quesito di diritto: dica la Corte se in un giudizio da incidente stradale, nel quale sia attraverso la prova testimoniale dell’unico soggetto presente ai fatti, sia attraverso le risultanze della c.t.u è stata raggiunta la prova sia dell’accadimento storico del sinistro sia della compatibilità dei danni rilevati dai c.t.u. con la dinamica descritta nell’atto introduttivo, la mancata comparizione dei conducente dei veicolo convenuto, rimasto contumace, a rendere l’interrogatorio deferitogli, conferma il quadro probatorio anzidetto.

7. Il motivo è inammissibile per mancata specifità ed inadeguatezza del quesito di diritto.

Il quesito non è congruente con la decisione adottata in quanto muove da circostanze di fatto che la Corte di merito ha ritenuto non sussistenti.

Il quesito di diritto formulato non è idoneo ad assolvere alla propria funzione, che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come a intesi logico – giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione de ricorrente, la regola da applicare.

8. Il quesito formulato non individua concretamente la violazione compiuta dalla Corte di merito della norma indicata nell’intestazione del motivo e non indica le norme asseritamente applicabili, di tal che il suo eventuale accoglimento non consentirebbe a questa Corte di legittimità di enunciare un principio di diritto generalmente applicabile.

Nulla per le spese, stante l’assenza di difese degli intimati.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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