Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-06-2012) 30-07-2012, n. 30959 Richiesta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25 febbraio 2008 il Tribunale di Patti – Sezione distaccata di S.Agata di Militello – dichiarava D.G. F. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 1, 6, 3 e 7 e, concesse le attenuanti generiche, riconosciuta la continuazione tra i reati in contestazione, lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. Gli applicava altresì la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei.

Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato proponeva appello.

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 23.05.2011, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle spese processuali.

Avverso la predetta sentenza il D.G. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi :

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 464, 444, 447, 448 e 178 c.p.p.. Secondo il ricorrente erroneamente era stata interpretata la norma in materia di applicazione della pena in seguito a notifica di decreto penale di condanna e negata all’imputato la possibilità di patteggiare nonostante il parere favorevole del Pubblico Ministero. Rilevava il ricorrente che nell’originario atto di opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di patteggiamento, il Pubblico Ministero aveva espresso il consenso per una pena rideterminata nel calcolo in mesi sei, in quanto per mero errore la pena era stata determinata in mesi quattro.

Anche alla prima udienza dibattimentale il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso ex art. 444 c.p.p. a definire il procedimento con la pena finale di mesi sei con conversione in Euro 4.560,00.

Secondo il ricorrente quindi il Tribunale avrebbe dovuto valutare la richiesta di patteggiamento, mentre invece aveva ritenuto che l’imputato dovesse riproporre il medesimo calcolo proposto con l’originaria istanza (calcolo che era errato), negando in sostanza alle parti di formalizzare una richiesta di patteggiamento corretta nel calcolo.

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 464, 444, 447 e 448 c.p.p.. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata sulla doglianza relativa alla impossibilità per 1’imputato di vedersi valutare la sua richiesta di patteggiamento sarebbe del tutto apparente e illogica. La Corte di appello infatti non avrebbe affrontato il caso che ci occupa e avrebbe citato giurisprudenza non pertinente. Nella fattispecie che ci occupa infatti, secondo il ricorrente, il Pubblico Ministero non aveva negato il consenso al patteggiamento, ma aveva affermato che il consenso sussisteva nel caso di calcolo corretto della pena e pertanto il GIP che aveva emesso il decreto penale di condanna aveva omesso successivamente di rispettare la procedura di emissione del decreto ex art. 464 c.p.p..

3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 62 c.p., n. 6. Sul punto rilevava il ricorrente che la sentenza impugnata aveva rigettato con motivazione illogica la sua richiesta diretta ad ottenere la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, avendo egli tempestivamente sporto denuncia alla compagnia assicurativa ed essendo stato il danno risarcito prima del dibattimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto attiene ai primi due motivi si osserva che l’istanza avanzata "in limine litis" concerneva una diversa quantificazione della pena, sicchè è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., Cass.,Sez.3, Sent.n.20517 del 12.05.2005, Rv.231921; Cass., Sez.4, Sent. n.46367 del 24.10.2007, Rv.238430), secondo cui "la richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente alìopposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato, purchè la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente. La preclusione introdotta dall’art. 464 c.p.p., comma 3, infatti riguarda l’eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all’opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinchè possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto".

Pertanto, la presentazione di una diversa istanza di patteggiamento in relazione alla dosimetria della pena determina mutamenti della richiesta e della situazione di fatto cui la stessa si riferisce, sicchè, in tal caso, la rinnovazione non costituisce strumento per un sindacato sulla precedente decisione di rigetto, ed, invece, concreta quella domanda "presentata" nel giudizio che, come tale, è preclusa espressamente dall’art. 464 c.p.p., comma 3, secondo quanto rappresentato dall’impugnata sentenza. Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso, poichè la Corte territoriale con adeguata e congrua motivazione ha spiegato i motivi per cui non poteva essere concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6.

I giudici della Corte di appello di Messina hanno infatti evidenziato di non avere potuto valutare la congruità dell’operato risarcimento, non essendo stati messi in condizione di conoscere il "quantum", non rilevando il fatto che l’imputato abbia fatto denuncia del sinistro alla propria compagnia assicuratrice.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *