Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-06-2012) 30-07-2012, n. 30958 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Contro la sentenza del Tribunale di Roma dell’1.06.2012, che ha ritenuto responsabile C.F. in ordine al delitto di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 13 per avere guidato un’autovettura sprovvisto della patente di guida, l’imputato ha proposto appello, che veniva trasmesso a questa Corte, trattandosi di reato punito soltanto con pena pecuniaria. Il C. censurava l’impugnata sentenza con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 116 C.d.S., in quanto sosteneva di avere prodotto, sebbene non comprendesse bene la lingua italiana, agli agenti la fotocopia di un documento che ben poteva essere una licenza di guida, non essendo stato possibile stabilirne l’esatta natura a causa della carente attività istruttoria. Chiedeva altresì, quanto alla pena, che la stessa venisse contenuta in termini meno afflittivi, ovvero nel minimo edittale, anche in applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, ex art. 606 c.p.p., comma 3, perchè proposto per motivi manifestamente infondati in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità valutare gli atti.

Il Tribunale di Roma ha invero adeguatamente ed esaustivamente motivato in ordine alla responsabilità del C. in ordine al reato ascrittogli, in quanto ha evidenziato che l’uomo risultava sprovvisto della patente di guida (nonchè dei documenti relativi al veicolo e di quelli di identità) e che, in seguito ad approfonditi accertamenti compiuti al terminale delle Forze di Polizia, era risultato che l’imputato non aveva mai conseguito la patente di guida.

Quanto poi alla doglianza relativa al trattamento sanzionatolo, si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.

motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo il Tribunale espressamente chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di irrogare la pena pecuniaria di Euro 2.000,00 di ammenda. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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