Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-06-2012) 30-07-2012, n. 30957 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21/07/2011 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica dichiarava M.D. colpevole in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda, con la conversione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria pari ad Euro 30.000,00 di ammenda, con la sostituzione della predetta pena con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di centoventisei giorni presso l’Associazione (OMISSIS).

Avverso tale sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), in quanto il giudice aveva ritenuto di non poter disporre la confisca del veicolo condotto dal M. che doveva invece, secondo il ricorrente, essere obbligatoriamente disposta, essendo il veicolo di proprietà dell’imputato.

Secondo la sentenza impugnata, invece, a seguito delle modifiche introdotte con la L. 29 luglio 2010, n. 120, in particolare attraverso il rinvio operato dal novellato art. 186 al nuovo art. 224 ter, ogni competenza in merito sarebbe spettata esclusivamente al Prefetto.

L’imputato M.D. presentava tempestiva memoria difensiva in cui chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Bergamo, con l’impugnata sentenza, ha condannato 1’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, escludendo di poter disporre la confisca del veicolo da lui condotto, e di sua proprietà, in quanto a seguito delle modifiche introdotte con la L. 29 luglio 2010, n. 120, in particolare attraverso il rinvio operato dal novellato art. 186 al nuovo art. 224 ter, ogni competenza in merito spetterebbe esclusivamente al Prefetto, cui copia della sentenza di condanna dovrebbe essere trasmessa dalla cancelleria affinchè provveda alla confisca amministrativa del veicolo.

Tale conclusione non è condivisibile.

Certamente, in seguito alla modifica dell’art. 186 operata dalla L. n. 120 del 2010 e, in particolare attraverso il rinvio all’art. 224 ter, di nuova introduzione, la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, deve essere ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza.

Peraltro, nonostante tale modifica, è rimasto fermo l’obbligo per il giudice di disporre la confisca amministrativa con la sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza, anche se di natura amministrativa. Non è stato infatti modificato l’art. 186, comma 2, lett. c) nella parte introdotta dalla riforma del 2008 in cui si statuisce che "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo…".

Si tratta di una situazione analoga a quella dell’applicazione obbligatoria della sospensione della patente di guida, che è anch’essa una sanzione amministrativa accessoria.

Pertanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez.4, Sent. n.24125 del 15.03.2011), la confisca, quale sanzione amministrativa accessoria, deve essere ordinata dal giudice in sentenza e successivamente, con la trasmissione a cura della cancelleria, di copia della sentenza al Prefetto competente (art. 224 ter), concretamente applicata ed eseguita. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla omessa confisca con rinvio alla Corte di appello di Brescia per l’ulteriore corso.

Peraltro, poichè nella fattispecie che ci occupa, all’imputato è stata sostituita la pena con il lavoro di pubblica utilità e l’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, stabilisce che, in caso di positivo svolgimento dello stesso, il reato deve essere dichiarato estinto e revocata la confisca eventualmente disposta, i giudici della Corte territoriale dovranno accertare se il M. abbia eseguito positivamente il lavoro di pubblica utilità e trarre da tale accertamento le dovute conseguenze.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca, con rinvio alla Corte di appello di Brescia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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