Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-07-2012, n. 12212

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 26.1.07, ha parzialmente accolto l’opposizione proposta da L.P.S. avverso l’atto di precetto notificatogli il 23.1.04 dalla moglie separata, A. C., che gli intimava il pagamento della somma di Euro 60.537,73 dovuta alla precettante, per arretrati di assegni di mantenimento, in forza della sentenza che aveva pronunciato la separazione.

Il giudice, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente in relazione a tutte le mensilità maturate anteriormente al 23.1.99, ha ridotto l’efficacia del precetto ad Euro 15.036,55 ed ha condannato la C. al pagamento della metà delle spese di lite, compensate per l’altra metà.

C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, con ricorso affidato a tre motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2945 c.c., ha lamentato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

Col secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver il giudice ritenuto che la prescrizione sia rimasta interrotta solo sino al 27.2.93, data della sentenza di primo grado emessa nel procedimento penale svoltosi a carico di L.P., imputato del reato di cui all’art. 570 p.p., anzichè sino al 17.1.98, data di passaggio in giudicato di tale sentenza.

Con il terzo motivo ha lamentato l’avvenuta, parziale compensazione delle spese del doppio grado.

L.P.S. ha resistito con controricorso, con il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

E’ fondata, e deve essere accolta, l’eccezione – rilevabile anche d’ufficio – sollevata da L.P. nel controricorso, in via pregiudiziale di rito, di tardività dell’impugnazione, proposta da C.A. in data successiva al decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

A norma del comb. disp. della L. n. 742 del 1969, art. 3, e dell’art. 92 o.g., comma 1 approvato col R.D. n. 12 del 1941, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in materia civile, non si applica, fra le altre, alle cause di opposizione all’esecuzione.

Tra tali cause, rientra anche l’opposizione a precetto (Cass. nn. 22708/011 (ord.), 7854/011, 2708/05), proponibile quando l’esecuzione non è ancora iniziata, che è inserita dal legislatore, nell’intitolazione della sezione 1^ del capo 1^ del titolo 5^ del libro 3^ del c.p.c., tra le "opposizioni all’esecuzione": è infatti sufficiente la semplice minaccia di agire in executivis per attivare l’interesse dell’intimato a far accertare l’inesistenza dell’altrui diritto a procedere.

Il principio di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui le cause contemplate dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve poi intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso si riferisce indiscutibilmente anche ai termini per proporre ricorso per cassazione.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata il 26.1.07.

Ne consegue che, alla data del 7.3.08, di notifica del ricorso, il termine di un anno di cui all’art. 327 c.p.c. era ampiamente decorso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, da distrarsi in favore dell’avv. Bonarrigo Salvatore, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.A. al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell’avv. Salvatore Bonarrigo, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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