Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-06-2012) 26-07-2012, n. 30691

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G.:

1.1)- ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 21.1.2011 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Macerata del 05.02.209, aveva ritenuto la sua penale responsabilità per il reato di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7, così riqualificato il fatto originariamente contestato come rapina impropria;

Il ricorrente deduce:

2.0)- MOTTVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e).

2.1)- Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto che egli si sia impossessato di materiale ferroso omettendo però di considerare che i testi C. e Ca. non avevano riferito di avere assistito al furto ma avevano affermato solo di avere udito un rumore di materiale ferroso depositato sul furgone condotto dall’imputato che poi si era dato alla fuga;

l’ipotesi della sottrazione di materiale ferroso era fondata perciò su sensazioni dei testi, contrastate anche dalla circostanza che i carabinieri, prontamente intervenuti, non avevano rivenuto il materiale in questione;

2.2)- Nullità della sentenza per avere ritenuto la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di lesioni colpose, così derubricando l’originaria imputazione di lesioni volontarie, senza considerare però che tale reato colposo era di competenza del Giudice di pace, sicchè in assenza di concorso formale dei reati, andavano trasmessi gli atti alla procura competente.

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

3.1)- Il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove, richiamando una diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto aggravato, osservando:

– che i testi C. e Ca. avevano dapprima udito il rumore tipico di materiale ferroso caricato su un pianale;

-che subito dopo avevano notato il soggetto, poi da essi individuato nello S., mentre alla guida del suo veicolo si dava alla fuga urtando il veicolo su cui i testi viaggiavano;

-che successivamente avevano modo di constare l’avvenuta sottrazione di materiale ferroso dallo stabilimento del C., cioè dallo stesso luogo ove era stato visto uscire il furgone pilotato dall’imputato.

3.3)-Si tratta di una valutazione in fatto dalla quale, in maniera del tutto congrua, la Corte del merito ha ricavato la prova della penale responsabilità dell’imputato, concatenando le circostanze sonore e tempo-spaziali in maniera aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta tale da risultare non censurabile in questa sede, ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

3.3)- Il ricorrente censura inoltre la sentenza per avere omesso di trasmettere il processo al Giudice di pace dopo avere proceduto alla derubricazione del reato di lesioni volontarie in quello di lesioni colpose, ma il motivo non coglie nel segno perchè omette di considerare che la competenza per il giudizio si radica in base alla contestazione contenuta nel decreto di citazione, a nulla rilevando la diversa qualificazione che il giudice può dare al fatto, fatta salva l’ipotesi – contraria a quella di specie- ove il fatto diversamente qualificato ecceda la sua competenza (art. 52 c.p.p., comma 1).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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