Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-07-2012, n. 12210 Separazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 13.12.2002 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi C.B. e E. R.I. con addebito al marito, disponendo inoltre in ordine al contributo da corrispondere per il mantenimento della moglie e delle due figlie minori, nonchè sull’affidamento di queste ultime.

La decisione veniva riformata dalla Corte di Appello, adita dal C., esclusivamente in relazione alla statuizione relativa all’assegno di mantenimento in favore di una delle figlie, deceduta nel corso del giudizio.

Il C. proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, non resistito dall’intimata, con il quale sostanzialmente si doleva della conferma dell’addebito a suo carico, del giudizio negativo espresso in ordine alla dedotta addebitabilità della separazione a carico della moglie, della negata ammissione della richiesta prova testimoniale.

Successivamente in data 20.2.2012 C. proponeva istanza con la quale sollecitava questa Corte a pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che, dopo la presentazione del ricorso oggetto di esame, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1718 emessa nel 2010 e passata in giudicato, avrebbe delibato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato dalle stesse parti il 20.12.1986.

Alla detta istanza faceva poi seguito memoria con la quale il C., ribadita la richiesta già formulata, evidenziava come dalla sollecitata decisione dovesse discendere "il travolgimento …

di tutte le statuizioni economiche in esse (le sentenze di merito) contenute.. ad eccezione delle statuizioni riguardanti le figlie minori".

Osserva il Collegio che dalla documentazione allegata all’istanza si evince la correttezza in punto di fatto della prospettazione del ricorrente, circostanza da cui discende la definizione del presente giudizio di separazione con declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, costituendo la validità del matrimonio il presupposto per la decisione in ordine alla proposta domanda di separazione giudiziale.

Come correttamente rilevato dal ricorrente, dall’inammissibilità del ricorso per la causale indicata discende il travolgimento delle statuizioni economiche adottate dal giudice del merito (C. 10/10960, C. 01/15062, C. 00/3096, C. 99/5476), restando viceversa in vigore unicamente quelle riguardanti la figlia minore (C. 11/15558, C. 10/2600, C. 10/399).

Nulla va infine stabilito sulle spese processuali, atteso che l’intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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