Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-07-2012, n. 12209 Ricorso

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 13.3.06 pronunciata in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, ha accolto l’appello proposto dalla Provincia Regionale di Siracusa avverso la sentenza di primo grado ed ha conseguentemente respinto la domanda di pagamento della somma di L. 129.913.719, avanzata contro l’appellante da XXX coop. a r.l. in via monitoria; domanda che il Tribunale aveva invece accolto, ritenendo che la somma fosse dovuta, quanto a L. 9.440.191, a titolo contrattuale e, per il residuo, a titolo di indebito arricchimento.
La Corte territoriale, respinta preliminarmente l’eccezione dell’appellata, di illegittimità costituzionale del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 convertito dalla L. n. 144 del 1989, ha rilevato che il contratto era nullo, in quanto non stipulato nella richiesta forma scritta ad substantiam, e che la domanda di arricchimento senza causa era inammissibile, in quanto la danneggiata avrebbe dovuto agire nei diretti confronti dell’amministratore o del funzionario che, nonostante la mancata stipulazione del contratto, l’aveva autorizzata ad eseguire le prestazioni.
La sentenza è stata impugnata da XXX sc. a r.l. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La ricorrente, con il primo motivo, denunciando violazione di (non indicate) norme di diritto nonchè vizio di motivazione, ha lamentato che la Corte territoriale abbia omesso di verificare che il credito di L. 9.450.191 derivava dalla regolare proroga di contratti d’appalto di servizi di pulizia stipulati per iscritto con l’ente pubblico ed ha chiesto a questa Corte di "risolvere il quesito in ordine alla regolarità o meno dell’atto di affidamento del servizio alla XXX da parte della Provincia di Siracusa".
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 28 Cost., ha riproposto la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 ed ha chiesto che questa Corte "voglia risolvere il quesito in ordine al fondamento della formulata eccezione".
La Provincia Regionale di Siracusa ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dal 2.3.06 e sino al 4.7.09, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) che lo ha abrogato.
E’ principio costantemente affermato da questa Corte che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve contenere: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Il quesito deve, in sostanza, essere formulato in maniera da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Nell’ipotesi contemplata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il motivo di ricorso deve invece essere accompagnato da una sintesi, volta a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla sua formulazione ed alla valutazione della sua immediata ammissibilità (Cass. SU. nn. 20603/07, 12339/010 cit.).
Il ricorso proposto da XXX, che contiene quesiti di diritto che si limitano a chiedere alla S.C., puramente e semplicemente, di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge, senza chiarire quale sia l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata e senza enunciare il diverso principio ritenuto applicabile alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, e che sono privi di qualsivoglia riferimento alle risultanze istruttorie trascurate od erroneamente valutate dalla Corte territoriale, va pertanto dichiarato inammissibile (Cass. S.U. nn. 12339/010, 26020/08).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna XXX se. a r.l.
al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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